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Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento AMM/SOC/A12/2025/IMM/59 datato 29.10.2025, notificato il 6.11.2025, con cui il Questore della provincia di Gorizia ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato e revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202500632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Gorizia ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ha revocato il titolo. L’Amministrazione aveva fondato la decisione su una sentenza di patteggiamento irrevocabile per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore e per lesioni personali, nonché su un provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva disposto il divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5-bis, e 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per omesso bilanciamento degli interessi, sostenendo che la Questura si sarebbe limitata a richiamare le condanne penali senza accertare in concreto l’attualità della pericolosità sociale e senza considerare la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e i legami familiari in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo assoluto derivante dalla sola condanna, ma richiede una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale, considerando la personalità dello straniero, la condotta di vita, la gravità, frequenza e non occasionalità dei reati, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto la Questura ha adempiuto a tale obbligo, valorizzando non solo la condanna per un reato ostativo, ma anche la reiterazione delle violenze fisiche e psicologiche contro la moglie, commesse anche alla presenza del figlio minore, il provvedimento del Tribunale per i minorenni, il divieto di avvicinamento, l’affidamento del minore ai servizi sociali e il collocamento protetto della madre e del figlio. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare una pericolosità sociale concreta e attuale e una condotta di vita incompatibile con le regole della convivenza civile. Il Collegio ha escluso che la sospensione condizionale della pena o l’eventuale percorso riabilitativo eliminino la rilevanza delle condotte ostative. Ha inoltre affermato che i legami familiari non operano automaticamente a favore dello straniero quando proprio i familiari siano vittime delle condotte violente. Il giudizio di bilanciamento tra tutela dell’unità familiare e ordine e sicurezza pubblica è stato ritenuto effettivamente compiuto, adeguatamente istruito e motivato, immune da illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero (...) che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

    La condanna, anche non definitiva o pronunciata a seguito di patteggiamento, per determinati reati ostativi preclude l’ingresso e il soggiorno, ferma la disciplina specifica applicabile al permesso UE di lungo periodo.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (...) ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego (...) il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    Il rilascio del permesso UE di lungo periodo richiede una valutazione concreta della pericolosità e impone al questore di considerare anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.

    La revoca è possibile quando sopravvenga l’assenza delle condizioni previste per il rilascio, inclusa l’insussistenza di una valutazione favorevole quanto alla pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza.

  • art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente e dal provvedimento impugnato quale disposizione relativa alla valutazione delle condizioni ostative e della pericolosità dello straniero.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e ha esaminato la memoria presentata dal ricorrente.

  • art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.

    Il reato di maltrattamenti in famiglia è qualificato come reato ostativo rilevante ai fini della valutazione della pericolosità dello straniero.

  • art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.

    La presenza di un minorenne durante la commissione dei maltrattamenti costituisce circostanza aggravante valorizzata nella valutazione della gravità delle condotte.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pur in presenza di condanne per reati ostativi, richiede un giudizio concreto, attuale e complessivo di pericolosità sociale, fondato sulla personalità dello straniero, sulla condotta di vita, sulla gravità, frequenza e non occasionalità delle condotte penalmente rilevanti, nonché sulla durata del soggiorno e sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
  • La disciplina del permesso UE di lungo periodo esclude sia l’automatismo espulsivo fondato sulla sola condanna sia l’automatismo favorevole fondato sulla sola presenza di legami familiari o di un’attività lavorativa: tali elementi devono essere ponderati insieme alla natura e alla gravità dei reati e alla prognosi di rispetto delle regole della convivenza civile.
  • I legami familiari presenti in Italia non impongono una valutazione favorevole quando i familiari siano proprio le vittime delle condotte violente dello straniero; in tali casi la tutela dell’unità familiare può recedere rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • La sospensione condizionale della pena e l’avvio di un percorso riabilitativo non eliminano, di per sé, la rilevanza delle condotte ostative né impediscono all’amministrazione di formulare una valutazione negativa di pericolosità sociale.
  • È adeguatamente motivato il provvedimento di revoca che, oltre a richiamare una condanna per reato ostativo, valorizzi elementi concreti e convergenti quali la reiterazione delle violenze, la loro commissione in presenza di minori, i provvedimenti giudiziari di protezione delle vittime e l’inosservanza dei valori fondamentali della convivenza civile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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