Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, in parte qua del provvedimento n. 771 del 14 novembre 2025, avente ad oggetto "23PRE010 CUCSA FVG- Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO per un periodo di 48 mesi per gli enti del SSR della regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione verbali, dichiarazione lotti deserti e aggiudicazione", trasmesso tramite portale ARCS il 17 novembre 2025, con cui l'ARCS ha disposto (fra l'altro) l'aggiudicazione del lotto 17 della procedura di Gara a Chemil S.r.l, Clini-Lab S.r.l., e Medline International Italy S.r.l. Unip. e l'esclusione dalla medesima procedura di Nacatur; di ogni altro atto presupposto, conseguente, correlato (ancorché non noto alla ricorrente), inclusi i verbali di gara; e per la dichiarazione di inefficacia dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi medio tempore stipulati e per la condanna dell'amministrazione a riesaminare l'offerta presentata da Nacatur, il tutto previa condanna dell'ARCS a consentire l'accesso agli atti ed alle prove effettuate dalla Commissione, previo annullamento della comunicazione della stazione appaltante del 12 agosto 2025 con la quale si differiva l'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202500700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di aggiudicazione del lotto 17 e di esclusione della ricorrente dalla gara, nonché differimento dell'accesso agli atti e atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 17 di una procedura aperta per la fornitura di guanti a uso sanitario, chiedendo anche l'inefficacia dell'accordo quadro e dei contratti applicativi eventualmente stipulati, il riesame della propria offerta e l'ostensione dei campioni esaminati dalla commissione. Ha dedotto la violazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erroneità e carenza della motivazione, in quanto dalla comunicazione ricevuta il 15 luglio 2025 e dal riepilogo dei punteggi non avrebbe potuto comprendere compiutamente le ragioni della propria esclusione. Ha inoltre contestato il differimento dell'accesso richiesto per visionare i guanti utilizzati in campionatura. La Regione e una delle controinteressate hanno eccepito la tardività dell'impugnazione dell'esclusione, l'inammissibilità per carenza di legittimazione rispetto all'aggiudicazione e l'improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha rilevato che l'esclusione era stata comunicata il 15 luglio 2025, quando erano stati pubblicati anche i verbali e il prospetto riepilogativo recante i punteggi parziali, il punteggio complessivo e la motivazione riferita a ciascuno dei sette criteri di valutazione. La ricorrente aveva inoltre già dichiarato che i termini per ricorrere stavano decorrendo e aveva proposto un precedente ricorso, dichiarato inammissibile per omessa notifica alla Regione, poi divenuto definitivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. Ha ritenuto che la ricorrente fosse pienamente a conoscenza, già dal 15 luglio 2025, dell'esclusione e delle relative ragioni, poiché il prospetto pubblicato indicava i punteggi attribuiti per ciascun criterio, il punteggio totale di 36,70 rispetto alla soglia minima di 42,00 e la motivazione della non ammissione. Da tale data decorreva il termine per impugnare l'esclusione; il ricorso notificato il 9 dicembre 2025 era quindi tardivo rispetto a tale atto. Il differimento dell'accesso non ha impedito la decorrenza del termine, anche perché la richiesta riguardava la visione dei campioni fisici e non documenti amministrativi. Il Collegio ha escluso che i campioni costituiscano documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990: documentabili sono, invece, le rappresentazioni delle loro caratteristiche contenute, ad esempio, nei verbali della commissione. Quanto all'impugnazione dell'aggiudicazione, l'esclusione della ricorrente era ormai definitiva, anche a seguito della definitività della precedente pronuncia di inammissibilità; ne conseguiva il difetto di legittimazione a contestare gli atti successivi della gara, non residuando un interesse qualificato, neppure strumentale, alla riedizione della procedura. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione e della controinteressata costituita, liquidate complessivamente in euro 7.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente in relazione alla composizione e all'attività della commissione di gara; la sentenza non sviluppa una decisione di merito sulla sua violazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza ed erroneità della motivazione, ma il giudizio è stato definito in rito senza esame della fondatezza sostanziale della censura.

  • art. 22 l. 241/1990

    Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti amministrativi, intesi come rappresentazioni, in qualsiasi forma, del contenuto di atti detenuti dalla pubblica amministrazione; non comprende direttamente i campioni fisici di prodotto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Presidente ha segnalato alle parti il profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando la comunicazione di esclusione è accompagnata da un prospetto che indica i punteggi attribuiti per ciascun criterio, il punteggio complessivo, la soglia minima richiesta e le ragioni della non ammissione, il concorrente dispone di una conoscenza completa dell'atto lesivo e da tale momento decorre il termine per impugnarlo.
  • La richiesta di accesso non sospende né differisce la decorrenza del termine per impugnare un'esclusione quando il concorrente abbia già ricevuto una motivazione sufficiente a comprendere la lesività dell'atto.
  • Il diritto di accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990 riguarda rappresentazioni del contenuto di atti detenuti dall'amministrazione e non si estende direttamente ai campioni fisici di prodotto presentati in gara; possono costituire documenti amministrativi, invece, i verbali o gli altri atti che rappresentano le caratteristiche e gli esiti dell'esame dei campioni.
  • Il concorrente definitivamente escluso da una procedura di gara è privo di legittimazione a impugnare gli atti successivi della gara, compresa l'aggiudicazione, poiché non conserva un interesse qualificato, neppure strumentale, alla riedizione integrale della procedura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAccesso documentaleRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.