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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00584/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori IRES e IVA per l’anno d’imposta 2010, oltre sanzioni e interessi, a seguito di verifica conclusa con pvc. Secondo l’Ufficio, la società operante nel settore informatico aveva posto in essere uno schema artificioso: costituiva società "satellite" o newco alle quali venivano formalmente assegnate risorse umane, in parte provenienti dalla stessa società, mentre in concreto le prestazioni erano svolte alle dipendenze della contribuente; tali società fatturavano alla contribuente prestazioni di servizi, con conseguente maggiorazione dei costi dedotti e indebita detrazione IVA. La CTR aveva ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo ex art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione di tale norma e, in generale, del divieto di abuso del diritto, sostenendo che l’avviso fosse illegittimo perché emesso senza la preventiva richiesta di chiarimenti e senza il contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia ha resistito eccependo, tra l’altro, che la censura non colpiva la ratio decidendi e che la fattispecie fosse in realtà di evasione, non di elusione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la fattispecie concreta, pur inizialmente qualificata dall’Amministrazione e dalla CTR come abuso del diritto/elusione, integrava in realtà una contestazione di evasione fiscale: le prestazioni risultavano effettivamente rese, ma da soggetti diversi da quelli formalmente indicati, mediante una artificiosa moltiplicazione dei costi e un uso di società fittizie/cartiere. Perciò l’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 non era applicabile. La Corte ha tuttavia corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che non vi era comunque una lesione del contraddittorio endoprocedimentale tale da invalidare l’atto. Quanto al termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, esso risultava rispettato (pvc del 4 luglio 2012 e avviso notificato il 19 giugno 2013). Quanto al contraddittorio sulle imposte armonizzate, la Corte ha ribadito la necessità della prova di resistenza: il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe svolto e quale concreta menomazione abbia subito; nel caso di specie tale allegazione mancava. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    mancata instaurazione del contraddittorio e preventiva richiesta di chiarimenti

    La norma non è applicabile quando la contestazione non concerne un’operazione elusiva/abusiva, ma una condotta di evasione fiscale; in tal caso la mancata attivazione del procedimento tipizzato non determina invalidità dell’avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, pur se la qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito sia errata.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    L’inosservanza del termine comporta nullità dell’atto, ma nel caso concreto il termine era stato rispettato perché l’avviso era stato notificato oltre sessanta giorni dal pvc.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio

    Nel procedimento amministrativo relativo a imposte armonizzate vige un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce la violazione del contraddittorio deve allegare e sostanziare concretamente quale difesa abbia perduto o quale concreta menomazione abbia subito.

Massime di principio

  • La clausola antielusiva presuppone un uso improprio o distorto di uno strumento negoziale finalizzato, anche non esclusivamente, a conseguire un indebito vantaggio fiscale; se la contestazione riguarda operazioni solo formalmente interposte ma realmente eseguite da soggetti diversi, la fattispecie va ricondotta all’evasione e non all’elusione.
  • Quando il giudice di merito abbia erroneamente qualificato la fattispecie come elusiva, la Corte di cassazione può correggere la motivazione mantenendo fermo il dispositivo, se i fatti accertati consentono la diversa sussunzione giuridica.
  • In materia di contraddittorio endoprocedimentale, la mera deduzione astratta della sua mancata attivazione non basta: occorre la prova di resistenza, cioè l’indicazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere e della reale incidenza pregiudizievole subita.
  • Per l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la nullità dell’avviso per mancato rispetto del termine dilatorio sussiste solo se il termine non sia stato rispettato e in assenza di specifiche ragioni di urgenza; se il termine è stato osservato, la censura è infondata.
  • Nei procedimenti relativi a imposte armonizzate il diritto al contraddittorio sussiste, ma la sua violazione determina invalidità dell’atto solo in presenza di una concreta lesione difensiva, non di una doglianza meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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