Cassazione Civile, Ordinanza n. 31674/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, mediante querela di falso ex art. 221 c.p.c., dello stato passivo esecutivo relativo sia alle domande tempestive sia a quelle tardive di un fallimento. Le ricorrenti assumevano che l'ammissione di determinati crediti bancari fosse falsa e che, trattandosi di atto pubblico, la falsità potesse essere fatta valere anche come falso ideologico; sostenevano inoltre che il giudice civile avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura e sospendere il processo per pregiudizialità penale. La corte d'appello aveva però ritenuto che le doglianze investissero non una falsità dell'atto pubblico, ma l'erroneità delle valutazioni compiute dal curatore e dal giudice delegato, censurabili solo con l'impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l. fall. In cassazione sono stati proposti sei motivi, tutti centrati su: distinzione tra falso materiale e falso ideologico; errori nell'apprezzamento delle prove; omesso esame di fatti decisivi; motivazione illogica; omessa sospensione ex art. 295 c.p.c. e necessità di rimettere gli atti al P.M.; erronea esclusione della querela di falso come mezzo di impugnazione dello stato passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha ribadito che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo quanto alla provenienza e ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, non anche quanto alla veridicità intrinseca del contenuto; di conseguenza, la querela di falso è esperibile solo per falsità materiale e non per falsità ideologica. Poiché le ricorrenti contestavano in realtà l'erroneità delle valutazioni del curatore e del giudice delegato nell'ammissione dei crediti al passivo, la censura era diretta ad aggirare la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dello stato passivo nei termini dell'art. 98 l. fall. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti, in solido, alle spese e al pagamento di euro 2.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando colpa grave, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la querela di falso; nella specie non è utilizzabile per contestare la sola falsità ideologica di un atto pubblico.
Rileva per la qualificazione dell'atto pubblico e della sua efficacia probatoria privilegiata.
L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non della verità del contenuto.
Costituisce il rimedio per impugnare lo stato passivo; non può essere eluso mediante querela di falso.
Richiamato per distinguere il falso materiale dell'atto pubblico, rilevante ai fini della querela di falso.
Il falso ideologico non è richiamato dalla disciplina della querela di falso civile.
Richiamato nei motivi, senza che la Corte ne modifichi l'applicazione nel caso concreto.
Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 112 Cost.
Richiamato nei motivi, senza accoglimento da parte della Corte.
Richiamato nei motivi in relazione alla richiesta di trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Richiamato nei motivi, insieme all'art. 295 c.p.c., per la richiesta di sospensione.
La sospensione per pregiudizialità penale è esclusa, perché la doglianza non integra un vero tema di falsità materiale dell'atto pubblico.
La Corte lo richiama per qualificare come inammissibili i motivi, in quanto contrari a orientamento consolidato.
Base per la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, ravvisata colpa grave delle ricorrenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La querela di falso è esperibile avverso un atto pubblico solo quando si contesti la falsità materiale dell'atto, non quando si censuri la veridicità intrinseca del suo contenuto o la correttezza delle valutazioni del pubblico ufficiale.
- L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non copre la verità sostanziale delle valutazioni o delle determinazioni contenute nell'atto.
- Non è consentito utilizzare la querela di falso per aggirare i rimedi tipici di impugnazione previsti dall'ordinamento, né per superare preclusioni o decadenze maturate nel procedimento principale.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già incompatibili con il consolidato orientamento di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può giustificare la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ove risulti la colpa grave.
Come è indicizzato
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