Cassazione Civile, Ordinanza n. 06201/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, con il quale l’Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi in applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo illegittimo l’atto impositivo perché non motivava specificamente sulle ragioni per cui erano state disattese le contestazioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avrebbe chiarito le ragioni dell’illegittimità dell’atto; 2) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR non avesse valutato l’avviso di accertamento e le difese dell’Ufficio; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo mediante studi di settore e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto che l’accertamento non fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e per avere, secondo la ricorrente, invertito l’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era intellegibile e non apparente, avendo chiarito che l’Ufficio non aveva motivato specificamente sul mancato accoglimento delle ragioni del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che non vi era omessa motivazione ma una valutazione espressa del tema, e che la doglianza mirava in realtà a contestare l’insufficienza motivazionale, non più deducibile nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva negato in astratto la legittimità dello strumento degli studi di settore né aveva invertito l’onere della prova, ma si era limitata a rilevare il difetto di motivazione dell’avviso quanto alle contestazioni del contribuente emerse nel contraddittorio endoprocedimentale. Conseguentemente l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria per censurare la pretesa motivazione apparente della CTR.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicato dalla ricorrente come norma violata per asserita carenza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Interpretato nel senso del sindacato di legittimità limitato al 'minimo costituzionale' della motivazione, con denuncia solo delle anomalie motivazionali rilevanti in senso costituzionale.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell’accertamento induttivo fondato su presunzioni.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamati come base normativa degli studi di settore e del relativo accertamento.
Richiamato per contestare la pretesa inversione dell’onere della prova; la Corte esclude che la CTR abbia invertito tale onere.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di percepire il fondamento della decisione; non basta che sia sintetica se rende intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Nell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore, lo scostamento tra ricavi dichiarati e standards non integra da solo presunzione grave, precisa e concordante: tale qualità si consolida solo all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
- Quando il contribuente partecipa al contraddittorio sugli studi di settore, l'avviso di accertamento deve dare conto delle ragioni per le quali l'Ufficio ha disatteso le sue contestazioni e deve motivare sull'applicabilità concreta dello standard prescelto.
- La censura che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente prospetta violazione di legge o vizi motivazionali.
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