Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ingegnere aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2007-2010, sostenendo che non sussistesse il presupposto dell'autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Lombardia, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo che il professionista non avesse provato l'inesistenza di una struttura organizzativa autonomamente produttiva di reddito, valorizzando l'impiego non occasionale di terzi collaboratori e la corresponsione di compensi a costoro in misura ritenuta significativa. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR attribuito rilievo ai compensi a terzi ai fini dell'autonoma organizzazione; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 3) omesso esame o motivazione insufficiente su fatti decisivi relativi alle modalità concrete della collaborazione dei terzi e all'esiguità dei compensi loro corrisposti. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello conteneva una ratio decidendi chiara, logica e non contraddittoria. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché diretto in parte a contestare l'insufficienza motivazionale, in parte privo di specifica indicazione dei documenti e della loro collocazione processuale, e in parte rivolto a sollecitare una nuova valutazione di merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato che, in tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo; nel caso concreto la CTR aveva correttamente apprezzato l'apporto di terzi professionisti, di area affine a quella del contribuente, e la sua incidenza percentuale sul fatturato, ritenendolo indice significativo di organizzazione. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma non centrale nella ratio decidendi della Corte.
L'onere di provare l'insussistenza dell'autonoma organizzazione, quando si chiede il rimborso dell'IRAP versata, grava sul contribuente.
Il n. 5, come riformulato, consente solo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione; l'insufficienza motivazionale non è più denunciabile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso il vizio.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso concreto tale patologia non ricorre.
Norma invocata per la motivazione della sentenza, senza esito favorevole al ricorrente.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con collocazione nei gradi di merito; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia responsabile della propria organizzazione e utilizzi in modo non occasionale lavoro altrui o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
- Ai fini del rimborso dell'IRAP già versata, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
- La mera esistenza di compensi corrisposti a terzi non è di per sé decisiva: occorre verificare la natura della collaborazione, la sua continuità o occasionalità e il concreto apporto all'attività professionale.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non è deducibile la semplice insufficienza della motivazione, ma solo la sua mancanza assoluta, apparenza, incomprensibilità o contraddittorietà irriducibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si fonda su documenti o atti processuali deve specificarne in modo puntuale contenuto e collocazione nei gradi di merito, altrimenti è inammissibile.
- La censura che, sotto veste di vizio motivazionale o di omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità.
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