Cassazione Civile, Ordinanza n. 28805/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e contestazione per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, emesso a carico di un contribuente che svolgeva attività turistico-ricettiva in un complesso immobiliare di sua proprietà. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l'atto impositivo fondato su verifiche eseguite a seguito di accesso domiciliare autorizzato dal PM e su documentazione extracontabile rinvenuta. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa motivazione o motivazione apparente della sentenza sulla questione dell'assenza, nell'autorizzazione all'accesso domiciliare, dell'indicazione dei gravi indizi di violazioni finanziarie ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972; 2) omessa motivazione o motivazione apparente sulla ricostruzione induttiva del volume d'affari e del maggior reddito desunta da documentazione extracontabile; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR ritenuto sufficiente una motivazione per relationem dell'autorizzazione del PM alla nota della Guardia di finanza. La censura centrale riguardava quindi la legittimità dell'accesso domiciliare e, di riflesso, la validità dell'accertamento fondato sugli esiti della verifica.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'autorizzazione all'accesso domiciliare perché il complesso in cui era ubicata l'abitazione era anche sede dell'attività d'impresa, quindi locale ad uso promiscuo, per il quale non era necessario che l'autorizzazione fosse sorretta da gravi indizi nella stessa misura richiesta per l'abitazione esclusiva. Ha inoltre ritenuto che l'autorizzazione del PM fosse comunque sufficientemente motivata, anche per relationem alla nota della Guardia di finanza, poiché indicava l'esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie e l'autorità richiedente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché diretto a contestare la sufficienza della motivazione, non più deducibile alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile. La Corte ha poi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare è richiesta per l'accesso nei locali adibiti ad abitazione; la presenza dei gravi indizi è necessaria solo nell'ipotesi di abitazione esclusiva e non anche per locali a uso promiscuo. L'autorizzazione deve essere motivata, anche sinteticamente o per relationem, purché emerga la valutazione ex ante dei gravi indizi.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina dell'autorizzazione all'accesso domiciliare prevista per l'IVA è richiamata anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.
art. 14, comma 1, Cost.
L'autorizzazione all'accesso domiciliare è funzionale al bilanciamento tra inviolabilità del domicilio ed esigenze di accertamento fiscale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.
Ha riformulato il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., limitandolo alle anomalie motivazionali estreme.
Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo applicabile la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ai ricorsi avverso sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione della riformulazione del vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, comporta il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- L'autorizzazione del PM all'accesso nei locali del contribuente deve essere motivata, ma la motivazione può essere anche sintetica o per relationem, purché consenta di verificare che l'autorità abbia valutato ex ante la sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie.
- Il requisito dei gravi indizi richiesti per l'accesso domiciliare opera in modo pieno quando i locali sono adibiti esclusivamente ad abitazione; se invece i locali sono a uso promiscuo, perché vi si svolge anche attività d'impresa, tale presupposto non è richiesto nello stesso modo.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero vizio di insufficienza motivazionale: è censurabile solo l'anomalia motivazionale radicale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Quando la sentenza di merito espone in modo comprensibile le ragioni della decisione e richiama gli elementi documentali posti a base dell'accertamento, non può essere censurata in cassazione per il solo fatto che la parte ritenga erronea o poco convincente la ricostruzione probatoria.
- L'autorizzazione del PM all'accesso domiciliare, essendo un provvedimento amministrativo inserito nella fase preliminare del procedimento impositivo, può essere legittimamente motivata mediante rinvio agli atti dell'Amministrazione finanziaria, salvo che il rinvio sia a fonti del tutto inidonee o non controllabili.
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