Cassazione Civile, Ordinanza n. 21287/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale che ha rettificato il classamento di una unità immobiliare adibita a stazione di sollevamento delle acque reflue, proposta dal contribuente in categoria E/9, riclassificandola in D/7. La società contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’atto per difetto/insufficienza di motivazione e, nel merito, la conferma della categoria proposta o comunque una diversa classificazione più favorevole; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo l’avviso non adeguatamente motivato e sostenendo che, per la natura di servizio pubblico essenziale svolto senza scopo di lucro, l’impianto non potesse essere qualificato come attività industriale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che l’avviso fosse sufficientemente motivato perché la procedura DOCFA è partecipativa e l’atto richiamava dati oggettivi e relazione di stima; (2) violazione del R.D.L. n. 652/1939 e del D.P.R. n. 1142/1949, assumendo che la CTR avesse erroneamente dato rilievo alla natura pubblica dell’attività anziché alle caratteristiche oggettive dell’immobile, che lo rendevano classificabile nel gruppo D, in particolare D/7.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Sul primo, ha affermato che, nella procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è assolto anche con l’indicazione dei dati oggettivi accertati e della classe attribuita, specie quando non vi sia mutamento degli elementi di fatto dichiarati ma solo una diversa qualificazione catastale. Nel caso concreto la CTR stessa aveva accertato che i dati fattuali non erano mutati, sicché non sussisteva il vizio motivazionale. Sul secondo, la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui gli immobili destinati a impianti di depurazione e, più in generale, ai servizi idrici integrati con caratteristiche di economicità e autonomia funzionale/reddituale, non appartengono alla categoria E se presentano connotazione industriale o commerciale; è irrilevante che il servizio sia di pubblico interesse o svolto da società interamente partecipata, perché ai fini catastali rilevano le caratteristiche oggettive del bene e la sua destinazione funzionale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per sopravvenienza in corso di causa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente per contestare il preteso difetto di motivazione dell’avviso di classamento.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuta dalla Corte soddisfatta nel caso di specie.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5
richiamato nel ragionamento sulla classificazione catastale e sulla rilevanza delle caratteristiche oggettive e reddituali dell’immobile.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10
richiamato come base della stima diretta dell’unità immobiliare e del classamento catastale.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 8 e 30
richiamati per il sistema di stima/classamento catastale e per la valutazione tecnica dell’immobile.
L. 23 dicembre 2006, n. 286, art. 2, comma 40
norma interpretata nel senso che nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad usi diversi se autonomi funzionalmente e redditualmente.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
"efficienza, di efficacia e di economicità"
richiamata per descrivere la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
richiamato per qualificare il servizio idrico integrato come insieme di servizi pubblici da gestire secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato"
richiamato per affermare la natura corrispettiva della tariffa e la logica economica della gestione del servizio.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e lett. s)
richiamato per la riconduzione della materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nei profili di concorrenza e ambiente.
richiamato nel passaggio sulla gestione improntata a criteri economici e imprenditoriali.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA l’avviso di classamento è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi accertati dall’ufficio e la classe/categoria attribuita, se tali elementi consentono al contribuente di confrontarli con la propria dichiarazione e di comprendere le ragioni della diversa classificazione.
- Il difetto di motivazione dell’atto di classamento non è configurabile quando non vi sia mutamento degli elementi di fatto dichiarati, ma solo una diversa valutazione tecnico-catastale degli stessi dati.
- Ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell’immobile e la sua destinazione funzionale, non la natura soggettiva dell’ente proprietario o gestore né il fatto che l’attività sia svolta in funzione di un pubblico interesse.
- Gli immobili che ospitano impianti destinati a servizi economicamente rilevanti e con autonomia funzionale/reddituale non possono essere ricondotti al gruppo E se presentano destinazione commerciale o industriale; la classificazione va effettuata secondo la concreta attitudine del bene a produrre reddito e secondo i parametri catastali.
- La nozione di attività industriale, ai fini catastali, non è esclusa dalla gestione da parte di società pubbliche o partecipate, ove l’attività sia organizzata secondo criteri di efficienza, economicità e copertura dei costi tramite corrispettivi tariffari.
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