Cassazione Civile, Ordinanza n. 28840/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione di un fermo amministrativo su un’autovettura di proprietà della ricorrente, che lamentava di avere appreso del vincolo solo quando stava per vendere il veicolo. La parte sosteneva che non le fossero state regolarmente notificate tre cartelle esattoriali, né il preavviso di fermo, né il provvedimento di fermo. In giudizio produceva documentazione anagrafica per dimostrare che, prima delle notifiche del 2013, aveva trasferito la propria residenza in un diverso civico dello stesso Comune. L’agente della riscossione eccepiva, per una parte delle cartelle, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, per la cartella e il fermo rilevanti, la regolarità delle notifiche eseguite presso la residenza anagrafica risultante e la conseguente legittimità della procedura. Il primo giudice rigettava la domanda sul punto rilevante; il Tribunale, in appello, riqualificava l’azione come opposizione agli atti esecutivi e la dichiarava inammissibile perché proposta oltre il termine dell’art. 617 c.p.c. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, error in iudicando per violazione di legge e omesso esame della documentazione sulla residenza, sostenendo che il giudice di merito avesse confuso le notifiche della cartella con quelle del preavviso di fermo e del fermo stesso e che, in mancanza del preavviso, la procedura fosse illegittima; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o comunque insufficiente ai sensi dell’art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto dell’appello anche su una ratio decidendi autonoma e assorbente in rito, cioè l’intempestività dell’opposizione, riqualificata come opposizione agli atti esecutivi e quindi soggetta al termine di cui all’art. 617 c.p.c. Poiché tale ratio non era stata specificamente censurata, i motivi di ricorso, diretti al merito della legittimità delle notifiche e della procedura di fermo, risultavano privi di interesse e quindi inammissibili. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.
il termine per l’opposizione agli atti esecutivi è assorbente e, se spirato, rende tardiva e quindi inammissibile l’opposizione
è evocato per denunciare motivazione apparente o mancante della sentenza
art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
è invocato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla necessità del preavviso di fermo
art. 6 del c.d. statuto del contribuente
è invocato dalla ricorrente come norma violata in relazione alle modalità di notificazione e alle garanzie del contribuente
art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è invocato dalla ricorrente in tema di legittimità della procedura di riscossione e fermo
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
è richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito fonda il decisum su una ratio processuale autonoma e assorbente, come la tardività dell’opposizione, il ricorso per cassazione deve investire specificamente anche tale ratio; in difetto, i motivi diretti al merito sono inammissibili per carenza di interesse.
- Se il giudice qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi, la tempestività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. assume carattere pregiudiziale e assorbente rispetto alle censure sulla legittimità sostanziale degli atti esecutivi.
- L’impugnazione che si limiti a contestare argomentazioni svolte sul merito in una sentenza che abbia deciso in rito è inammissibile, perché la parte deve colpire la statuizione processuale che ha definito la controversia.
- La denuncia di motivazione apparente o di violazione di legge non è sufficiente quando permane ferma una ratio decidendi autonoma non censurata, idonea da sola a sorreggere il rigetto dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28751/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28756/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28759/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28768/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →