Cassazione Civile, Ordinanza n. 23387/2024 del 30/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di fatture per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese da una struttura privata operante in regime di accreditamento provvisorio. La cessionaria del credito aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’azienda ospedaliera al pagamento delle somme richieste, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo che, in assenza di un contratto scritto stipulato con la ASL o con l’amministrazione sanitaria competente, il credito non fosse validamente sorto. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria ha denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme sul rapporto tra accreditamento sanitario e contratti pubblici, sostenendo che per le strutture provvisoriamente accreditate non sarebbe necessario un contratto scritto e che l’orientamento contrario trasformerebbe il rapporto in un meccanismo aleatorio, dipendente dalla sola iniziativa dell’amministrazione. Con il secondo motivo ha invocato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza, oltre che dell’art. 2 Cost., deducendo che il comportamento dell’amministrazione e delle strutture di controllo avrebbe ingenerato un legittimo affidamento nel pagamento, anche alla luce dell’esecuzione delle prestazioni, della loro certificazione e di pagamenti parziali già effettuati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile, ribadendo il consolidato principio secondo cui anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio delle strutture sanitarie private è necessario un apposito contratto scritto con la ASL territorialmente competente per far sorgere il rapporto obbligatorio e per porre a carico della finanza pubblica il pagamento delle prestazioni. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che in questa materia possa configurarsi un contratto con la pubblica amministrazione concluso per facta concludentia o un rapporto fondato sul solo contatto sociale, poiché per i contratti della P.A. la forma scritta è richiesta a pena di nullità e non è surrogabile da comportamenti concludenti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione dai motivi del ricorso.
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile per mancanza di ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato della Corte.
artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923
Sono richiamati per affermare che i contratti della pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta a pena di nullità.
È invocato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere che l’accreditamento provvisorio consentirebbe il pagamento delle prestazioni anche senza contratto scritto.
È richiamato come base del sistema dell’accreditamento sanitario, che non esonera dalla necessità di rapporti contrattuali specifici con l’amministrazione.
art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992
È richiamato per escludere la validità di accordi contrattuali conclusi per facta concludentia e per confermare la necessità della forma scritta.
art. 6, comma 6, L. n. 724/1994
È richiamato nel contesto dell’evoluzione del sistema sanitario e dell’accreditamento delle strutture già convenzionate.
art. 6, comma 6, L.R. Lazio n. 4/2003
È richiamato dalla ricorrente tra le norme che, a suo dire, escluderebbero la necessità del contratto scritto per le strutture provvisoriamente accreditate.
art. 117 Cost.
È invocato dalla ricorrente nel primo motivo, nel quadro della censura sul sistema dell’accreditamento sanitario.
È richiamato nel secondo motivo in relazione ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto.
È richiamato nel secondo motivo in relazione ai doveri di buona fede nell’esecuzione del rapporto.
art. 2 Cost.
È invocato dalla ricorrente a sostegno dell’affidamento riposto nel comportamento dell’amministrazione sanitaria.
È richiamato per escludere che i contratti con la P.A. possano perfezionarsi per mera esecuzione della prestazione o per comportamenti concludenti.
art. 97 Cost.
È richiamato per fondare il principio di trasparenza e di buon andamento che impone la forma scritta nei contratti pubblici.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Sono richiamati nella descrizione del credito azionato per gli interessi moratori sulle fatture relative alle prestazioni sanitarie.
Massime di principio
- Nel servizio sanitario nazionale, l’accreditamento di una struttura privata, anche se provvisorio o transitorio, non basta da solo a fondare il diritto al pagamento delle prestazioni rese: è necessario un apposito rapporto contrattuale scritto con l’amministrazione sanitaria competente.
- Per i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta a pena di nullità e non può essere sostituita da comportamenti concludenti, dall’esecuzione delle prestazioni o da un preteso contatto sociale qualificato.
- Il sistema dell’accreditamento sanitario conserva una struttura concessoria e richiede una fase attuativa contrattuale che disciplini volumi, tariffe, limiti di spesa e modalità di pagamento.
- L’affidamento della struttura sanitaria nell’esito positivo del rapporto non può superare il dato formale e legale della necessaria stipulazione del contratto quando si pretende di imputare oneri alla finanza pubblica.
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