Sentenza del 15/06/2018 n. 15835 - Corte di Cassazione
Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Acquisti e importazioni con plafond - Avviso di accertamento - Status di esportatore abituale - Carenza requisiti - Utilizzo indebito del plafond.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, nel 2005, effettuò acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA utilizzando il plafond previsto per gli esportatori abituali, pur non possedendo i requisiti necessari. L'Agenzia delle Entrate recuperò l'imposta non versata e applicò le sanzioni previste dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo che non vi fosse un danno erariale, poiché la società avrebbe comunque potuto detrarre l'IVA sugli acquisti. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che, in assenza dei presupposti per il plafond, il cessionario è tenuto al pagamento dell'IVA e delle relative sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il plafond non elimina il debito IVA, ma sospende soltanto l'esigibilità dell'imposta entro determinati limiti quantitativi. Se manca lo status di esportatore abituale o viene superato il plafond, il debito IVA diventa esigibile e ne rispondono il cessionario, il committente o l'importatore che abbia rilasciato la dichiarazione d'intento. La detraibilità dell'IVA sugli acquisti non esclude né il recupero dell'imposta né la sanzionabilità della condotta. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, commi 1 e 2
"Le cessioni e le prestazioni di cui alla lett. c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta [...] nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni [...] fatte nel corso dell'anno solare precedente"
Disciplina le operazioni non imponibili e il meccanismo del plafond per gli esportatori abituali. La non applicazione dell'IVA riguarda l'esecutività del debito, non la sua esistenza, e opera solo nei limiti quantitativi previsti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Riguarda il diritto alla detrazione dell'IVA. La Corte chiarisce che tale diritto può sussistere, ma non rende legittimo l'utilizzo del plafond in assenza dei relativi requisiti.
L. 18 febbraio 1997, n. 28, art. 2
Richiamata dall'Agenzia in relazione alla disciplina del plafond e delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.
D.L. n. 746/1983, convertito dalla L. n. 17/1984
Richiamato per la disciplina della soglia e dei requisiti necessari per la qualifica di esportatore abituale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 3
"Qualora la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa"
Attribuisce al soggetto che rilascia la dichiarazione d'intento priva dei requisiti la responsabilità per l'IVA non versata e per le relative sanzioni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e 7
Norme richiamate in tema di responsabilità e sanzioni tributarie; la Corte ha escluso che la buona fede o l'assenza di intento evasivo rendano legittimo l'indebito utilizzo del plafond.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60
"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica [...] soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi"
La disposizione riguarda la rivalsa successiva a un accertamento e non modifica la responsabilità originaria del soggetto che ha utilizzato indebitamente il plafond.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8
Richiamata tra le disposizioni che l'Agenzia riteneva violate, senza che la decisione sviluppi una specifica interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- Il plafond degli esportatori abituali è un limite quantitativo per acquistare o importare senza pagamento immediato dell'IVA; non costituisce una cancellazione del debito d'imposta.
- Prima di emettere una dichiarazione d'intento occorre verificare sia il possesso dello status di esportatore abituale sia la disponibilità residua del plafond, fisso o mobile.
- Se il plafond è inesistente, insufficiente o superato, l'IVA diventa dovuta e l'amministrazione può recuperarla nei confronti del cessionario, committente o importatore che ha rilasciato la dichiarazione d'intento.
- La possibilità di detrarre successivamente l'IVA non rende legittimo l'utilizzo indebito del plafond e non impedisce il recupero dell'imposta né l'applicazione delle sanzioni.
- L'assenza di dolo o la buona fede del contribuente, secondo questa decisione, non escludono automaticamente la responsabilità per l'indebito utilizzo del plafond.
- Il regime del plafond opera per evitare che gli esportatori abituali accumulino stabilmente crediti IVA in attesa di rimborso; non può essere utilizzato da soggetti privi dei requisiti sostanziali.
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