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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IVA per il 2011. L’Ufficio aveva contestato un maggior reddito d’impresa ai fini IVA sulla base di due rilievi: operazioni "in nero" desunte da discrasie contabili emerse nei controlli incrociati con alcuni fornitori, e utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse attribuito valore probatorio a mere ipotesi dei verificatori, trascurando pagamenti dei fornitori effettuati tramite banca e invertendo l’onere della prova. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui pagamenti bancari e sul secondo rilievo relativo alle operazioni inesistenti. Con il terzo motivo ha reiterato censure di motivazione illogica, apparente e contraddittoria, sostenendo che la CTR avesse confuso i due rilievi fiscali e omesso di considerare documentazione e p.v.c. prodotti dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo e inammissibili il primo e il terzo. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva argomentato in modo specifico su entrambi i rilievi, valorizzando gli esiti dei controlli incrociati sui fornitori, la non saldatura apparente dei debiti e la mancata prova contraria sulla inesistenza delle operazioni. Ha escluso anche l’omessa pronuncia, osservando che il rigetto dell’appello implicava il disconoscimento di tutte le doglianze incompatibili con la decisione. Quanto ai motivi relativi agli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione, e che non era stato indicato un vero fatto storico decisivo omesso. Ha inoltre applicato il principio della doppia conforme, preclusivo della censura motivazionale se non vengono indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., al pagamento di ulteriori importi per responsabilità aggravata, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non se si contesta la valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento dell’esito della prova.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza non è nulla per motivazione apparente quando la CTR espone un percorso argomentativo controllabile e idoneo a far comprendere la ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda o dell’appello comporta implicitamente il disconoscimento delle questioni incompatibili con la decisione adottata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non consente di sollecitare una rivalutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocabile per nullità processuali, non per criticare il merito della motivazione quando questa sia comunque esistente e intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la contrapposizione di una diversa lettura delle prove.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detraibilità dell’IVA presuppone inerenza e afferenza delle operazioni; la sola deduzione che i fornitori non avrebbero dovuto addebitare l’IVA non esclude la contestazione se le operazioni risultano inesistenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in quanto il ricorso era manifestamente infondato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato un ulteriore importo in favore della cassa, quale conseguenza legale della definizione conforme alla proposta e della manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti o ha attribuito rilievo a prove legalmente inesistenti; non può essere impiegata per contestare il diverso peso attribuito agli elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando l’onere probatorio sia stato posto a carico di una parte diversa da quella onerata per legge; non sussiste quando si contesti l’erronea valutazione dell’adempimento dell’onere probatorio.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la motivazione, pur esistente in forma grafica, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando il giudice di merito affronti, sia pure sinteticamente, le principali circostanze di fatto rilevanti.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se la decisione resa è incompatibile con la pretesa o l’eccezione asseritamente non esaminata, poiché in tal caso opera una pronuncia implicita di rigetto.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli documenti o la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In materia tributaria, l’accertamento fondato su presunzioni può reggere anche su un quadro indiziario complessivo, purché grave, preciso e concordante, e il contribuente deve fornire prova contraria adeguata.
  • La detrazione IVA non può essere mantenuta quando l’Amministrazione provi, anche presuntivamente, l’oggettiva inesistenza delle operazioni e il contribuente non offra idonea documentazione contraria.
  • La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare, per previsione legale, l’applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., senza una valutazione discrezionale ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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