Cassazione Civile, Ordinanza n. 33761/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione, a seguito di procedura DOCFA relativa a un immobile di proprietà di una società, ha rettificato il classamento e rideterminato la rendita catastale aumentando il numero dei vani da 24,5 a 30. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la CTR ha invece annullato l'atto ritenendo non comprensibile il criterio seguito dall'Ufficio per correggere la consistenza dell'immobile e la conseguente rendita, valorizzando invece la perizia giurata e la relazione esplicativa depositate dalla società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto l'avviso non adeguatamente motivato nonostante la rettifica si basasse sui dati planimetrici forniti dalla stessa contribuente; con il secondo ha dedotto motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione in modo acritico su una perizia di parte. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, quando la rendita catastale è attribuita o rideterminata in procedura DOCFA per effetto della rettifica del numero dei vani, l'avviso non può limitarsi alla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, ma deve dare specifico conto del diverso apprezzamento del fatto costituito dalla consistenza dell'unità immobiliare e dal numero dei vani. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva il controllo logico-giuridico della decisione, poiché individuava chiaramente il punto decisivo nella non comprensibilità del criterio seguito dall'Ufficio e nella presenza di una perizia e di una relazione esplicativa della contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo in epoca recente. È stato inoltre escluso l'obbligo per l'Agenzia, quale amministrazione dello Stato, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava una diversa regola decisiva, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla motivazione dell'avviso catastale.
La Corte ribadisce che, in tema di classamento catastale, l'avviso deve essere adeguatamente motivato quando la rettifica incide sul numero dei vani e quindi sulla rendita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di motivazione apparente dedotto nel secondo motivo.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze del giudice tributario.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per l'ordine logico di trattazione dei motivi, precisando che il secondo sarebbe stato logicamente prioritario.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è apparente solo se non raggiunge il minimo costituzionale di intelligibilità e controllo della decisione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, se l'amministrazione ridetermina la rendita catastale rettificando il numero dei vani, l'avviso di accertamento deve esplicitare in modo specifico il criterio seguito e le ragioni del diverso apprezzamento della consistenza dell'immobile; non è sufficiente la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- La motivazione dell'atto catastale deve consentire al contribuente e al giudice un controllo effettivo sulla logicità della rettifica, soprattutto quando la variazione dipende da un elemento fattuale decisivo come il numero dei vani.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum; una motivazione sintetica è sufficiente se indica chiaramente il fondamento della decisione e permette il controllo di legittimità.
- La valutazione del numero dei vani, ai fini del classamento catastale, non è un dato meramente formale ma un elemento fattuale che può incidere autonomamente su classe e rendita e richiede specifica giustificazione in caso di rettifica.
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