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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26957/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'ispettorato aveva contestato alla destinataria la violazione della normativa sul lavoro irregolare, irrogando una sanzione amministrativa di euro 117.116,00 per il periodo aprile 2008-maggio 2012. L'interessata aveva opposto l'ordinanza, ma il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo decorso il termine di 30 giorni per proporre opposizione, calcolato dalla notifica per compiuta giacenza del 28 ottobre 2018 e reputando sufficiente, ai fini del perfezionamento della notifica, la sola spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Con il ricorso per cassazione si deduceva, formalmente, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma sostanzialmente si censurava la violazione della disciplina della notificazione postale: mancava la prova della ricezione della CAD, ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità per perfezionare la notifica e far decorrere il termine di impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo nonostante l'erronea qualificazione formale della censura, osservando che l'indicazione sbagliata del numero dell'art. 360 c.p.c. non comporta inammissibilità quando il contenuto della doglianza sia chiaro. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la corte d'appello si era discostata dal principio secondo cui, nelle notifiche a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento richiede non soltanto la spedizione della CAD, ma anche la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 4/1956

    norma sostanziale violata nell'ordinanza ingiunzione relativa al lavoro irregolare, richiamata solo per descrivere l'illecito contestato.

  • art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002

    norma sostanziale richiamata a fondamento della sanzione amministrativa contestata.

  • art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 150/2011

    prevede il termine di decadenza di 30 giorni per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione; la questione era se tale termine fosse decorso validamente.

  • art. 8, comma 4, L. n. 890/1982

    la notifica si perfeziona, per il notificante, solo con il compimento delle formalità richieste dalla norma; non basta la sola spedizione della CAD, occorrendo la prova della sua ricezione mediante avviso di ricevimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha precisato che l'erronea indicazione del vizio dedotto non determina inammissibilità se il contenuto della censura consente di individuarne chiaramente la reale natura.

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale, a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato insieme all'art. 24 Cost. per esigere un'interpretazione della disciplina notificatoria compatibile con il contraddittorio e la difesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con riserva di motivazione.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tardiva costituzione dell'Avvocatura dello Stato e alla sanatoria della nullità della notificazione del ricorso.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    norma interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che, in caso di mancata consegna dell'atto per irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo posta, quando l'atto non sia consegnato per irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non può essere desunta dalla sola spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
  • Il termine per proporre opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione decorre solo da una notifica validamente perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile; se manca la prova dell'avviso di ricevimento della CAD, non può ritenersi correttamente iniziato il decorso del termine decadenziale.
  • L'erronea indicazione del numero del vizio di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dal contenuto dell'atto emerga con chiarezza la reale doglianza sottoposta al giudizio di legittimità.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della pubblica amministrazione può essere sanata dalla costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato, con effetto retroattivo.
  • L'interpretazione della disciplina notificatoria deve essere costituzionalmente orientata, in modo da assicurare effettiva conoscenza dell'atto e tutela del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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