Cassazione Civile, Ordinanza n. 26947/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di personale non medico di una associazione che, per anni, aveva applicato il CCNL per la sanità privata. Nel gennaio 2020 la datrice di lavoro ha comunicato la volontà di non applicare più tale CCNL, sostituendolo con il CCNL per residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (CDR), poi ha sospeso l'applicazione del nuovo contratto, si è successivamente resa receduta dall'associazione datoriale ARIS e infine ha dichiarato di voler applicare il CCNL sanità privata solo ad alcuni dipendenti, lasciando agli altri il CCNL CDR. I lavoratori hanno agito per ottenere l'accertamento del loro diritto a continuare ad avere applicato il CCNL sanità privata anche dopo il 31/01/2020 e il rinnovo dell'8/10/2020, con le relative differenze retributive. La Corte d'appello ha respinto il gravame della datrice di lavoro e questa ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato la qualificazione della clausola di ultrattività come termine di durata e non come condizione risolutiva; ha dedotto la nullità della clausola per indeterminatezza; ha denunciato contraddittorietà della motivazione sulla possibilità di recesso; ha contestato l'esistenza di un comportamento concludente idoneo a recepire il nuovo CCNL; ha dedotto l'irrilevanza del recesso da ARIS; ha sostenuto la natura di "accordo separato" del CCNL CDR; ha lamentato omessa pronuncia sul vincolo derivante dall'adesione delle lavoratrici alla sigla sindacale firmataria del CDR. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando che la clausola di ultrattività individua un termine finale certo nell'an, sebbene incerto nel quando, che impedisce il recesso unilaterale prima della scadenza; che il singolo datore di lavoro non può disdettare unilateralmente il CCNL applicato; che il comportamento prolungato di applicazione del contratto rinnovato integra recezione tacita; e che il recesso dall'associazione datoriale non esclude il vincolo nascente dall'adesione tacita al contratto collettivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della datrice di lavoro. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto illegittima la sostituzione del CCNL sanità privata con il CCNL CDR e ha ribadito che la clausola di ultrattività del CCNL sanità privata configura un termine finale di durata, non una condizione che renda il contratto a tempo indeterminato. Ha inoltre ritenuto che il protratto comportamento datoriale di applicazione del CCNL sanità privata anche dopo l'8/10/2020 valesse come recezione tacita del rinnovo, rendendo irrilevanti sia la disdetta comunicata nel gennaio 2020 sia il successivo recesso da ARIS. La ricorrente è stata condannata a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma utilizzata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale e di contratto collettivo
norma utilizzata per denunciare nullità della sentenza per errori di motivazione o omessa pronuncia
art. 4, co. 2, CCNL sanità privata 19/01/2005
la clausola di ultrattività indica che il contratto conserva efficacia fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL, configurando un termine finale di durata
richiamato per contestare la qualificazione della clausola e l'autonomia contrattuale collettiva
invocato per sostenere la nullità della clausola di ultrattività per indeterminatezza, esclusa dalla Corte
richiamato nel primo motivo per sostenere la tesi della condizione risolutiva
invocato per l'interpretazione del CCNL e della clausola di ultrattività
invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
richiamato per la vincolatività del contratto e per la tesi della disdetta
richiamato per sostenere la recedibilità del contratto, negata dalla Corte fino alla scadenza
richiamato in tema di integrazione del contratto
art. 39 Cost.
richiamato per ribadire che l'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune dipende dall'autonomia delle parti stipulanti e non da ultrattività eteronoma
art. 41 Cost.
richiamato nel primo motivo a sostegno della libertà di iniziativa economica e della tesi della recedibilità
dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS 08/10/2020
menzionata dalla ricorrente a supporto della propria tesi, senza che la Corte ne abbia tratto un principio diverso
richiamato dalla Corte solo per distinguere l'ultrattività eteronoma prevista per i contratti collettivi di diritto comune, ritenuta però non applicabile come principio generale
richiamato per escludere che il singolo datore possa recedere unilateralmente dal CCNL per eccessiva onerosità
richiamato per i vizi di motivazione e omessa pronuncia, ma i relativi motivi sono stati respinti
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
richiamato per contestare la formazione del vincolo tramite comportamento concludente
richiamato per la dedotta inesistenza del comportamento concludente
richiamato nel sesto motivo per contestare l'effetto del recesso da ARIS
richiamato nel sesto motivo per contestare l'effetto del recesso da ARIS
richiamato in relazione al contratto collettivo e alla sua efficacia
Massime di principio
- La clausola pattizia di ultrattività inserita in un CCNL di diritto comune non trasforma il contratto in un accordo a tempo indeterminato, ma individua un termine finale di durata collegato a un evento futuro certo nell'an, sebbene incerto nel quando: la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo.
- Il singolo datore di lavoro che abbia aderito o comunque applicato un CCNL non può recedere unilateralmente prima della sua scadenza finale; la disdetta anticipata è inefficace salvo ipotesi eccezionali, come la giusta causa, non prospettate nel caso esaminato.
- Nei contratti collettivi di diritto comune la disdetta spetta alle sole parti stipulanti; il datore di lavoro individuale resta vincolato alle regole convenute dalle organizzazioni collettive fino alla scadenza del contratto.
- La continuata e prolungata applicazione di un CCNL dopo la sua scadenza o dopo il rinnovo può integrare comportamento concludente idoneo a recepire tacitamente il nuovo assetto contrattuale e a vincolare il datore di lavoro.
- Il recesso del datore di lavoro dall'associazione datoriale non elide, di per sé, l'efficacia vincolante del CCNL già applicato quando il vincolo si sia consolidato per adesione tacita o comportamento concludente.
- La qualificazione di un contratto collettivo come "accordo separato" è irrilevante se non risulta che esso abbia la funzione di sostituire o estinguere il precedente contratto collettivo applicato e se, in fatto, il datore abbia continuato a osservare quest'ultimo.
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