Cassazione Civile, Ordinanza n. 26958/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio, operato dalla datrice di lavoro, dal CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione (c.d. CCNL sanità privata) al CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (c.d. CCNL CDR), con comunicazione di cessazione dell'applicazione del primo e di applicazione del secondo ai rapporti di lavoro di dipendenti addetti a centri di riabilitazione. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento del diritto a continuare a godere del CCNL sanità privata anche dopo il 31/01/2020, comprensivo del rinnovo intervenuto l'08/10/2020, e il pagamento delle differenze retributive. La datrice di lavoro ha sostenuto: la scadenza del CCNL sanità privata nel 2005; la legittimità del ricorso al CCNL CDR; l'irrilevanza della clausola di ultrattività; l'efficacia del recesso dall'associazione datoriale ARIS; la natura di accordo separato del CCNL CDR; l'idoneità dell'adesione sindacale dei dipendenti alla CISL FP a vincolarli al nuovo contratto. I motivi di ricorso in cassazione hanno riproposto, in sostanza, la questione della qualificazione della clausola di ultrattività, della validità della stessa, della possibilità per il singolo datore di lavoro di recedere unilateralmente dal CCNL, della rilevanza del recesso dall'associazione datoriale e del valore del comportamento concludente della parte datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto all'applicazione del CCNL sanità privata fino al suo rinnovo dell'08/10/2020 e, in seguito, l'efficacia del comportamento concludente della datrice di lavoro che aveva continuato ad applicarlo anche dopo tale rinnovo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla natura della clausola di ultrattività, sulla pretesa nullità per indeterminatezza, sulla dedotta contraddittorietà della motivazione, sulla rilevanza del recesso da ARIS e sulla tesi dell'accordo separato; ha dichiarato inammissibile il solo motivo che chiedeva una diversa valutazione dei fatti e dei comportamenti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, CCNL sanità privata 19/01/2005
"il contratto collettivo avrebbe conservato validità fino alla sottoscrizione del nuovo"
La clausola è stata letta come clausola pattizia di ultrattività che individua un termine finale di durata dell'efficacia del CCNL, certo nell'an e incerto solo nel quando, con divieto per il singolo datore di lavoro di recedere prima della nuova stipulazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della clausola e rivendicare l'autonomia negoziale, ma la Corte ha ritenuto che l'autonomia collettiva possa legittimamente prevedere una clausola di ultrattività.
La clausola di ultrattività non è stata ritenuta indeterminata, perché l'evento che la fa cessare è specificamente individuato nella rinnovazione del CCNL.
Invocato per sostenere la tesi della condizione risolutiva; la Corte ha escluso tale qualificazione e ha ricondotto la clausola al termine finale.
Richiamato dalla ricorrente sul vincolo contrattuale; la Corte ha affermato che, nel contratto collettivo, il recesso anticipato non è consentito al singolo datore prima della scadenza.
La Corte ha escluso che il singolo datore possa recedere unilateralmente dal CCNL in corso di efficacia, salvo ipotesi non dedotta di giusta causa.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con le altre norme, senza accoglimento della prospettazione difensiva.
art. 39 Cost.
La Corte ha ricordato che l'autonomia collettiva e la libertà sindacale consentono alle parti stipulanti di disciplinare la durata del CCNL e di inserire clausole di ultrattività pattizia.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse limiti diversi rispetto alla disciplina pattizia della durata del CCNL.
Evocato dalla Corte per distinguere l'ultrattività legale da quella pattizia e per escludere che la clausola pattizia sia in contrasto con il sistema costituzionale.
La Corte ha affermato che il singolo datore non può recedere unilateralmente dal CCNL neppure per eccessiva onerosità sopravvenuta o difficoltà economiche proprie.
La clausola non è stata reputata nulla per indeterminatezza, perché l'evento finale è determinato con sufficiente precisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione ai motivi di nullità della sentenza per asserita illogicità/contraddittorietà o omessa pronuncia; la Corte ha escluso i vizi motivazionali dedotti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base processuale dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base processuale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse omissione, avendo la sentenza d'appello esaminato i motivi di appello rilevanti.
Invocato dalla ricorrente per contestare la formazione del vincolo tramite comportamento concludente; la Corte ha ritenuto la questione rimessa al giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'assetto negoziale e del comportamento concludente; non ha portato all'accoglimento del ricorso.
Richiamato in combinazione con la dedotta nullità della clausola di ultrattività; la Corte ha escluso la nullità.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità; non accolto.
Richiamato nel motivo sul recesso da ARIS, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato nel motivo sul recesso da ARIS; la Corte ha valorizzato invece il comportamento concludente della datrice di lavoro.
Richiamato in relazione ai rapporti collettivi e al recesso dall'associazione datoriale; la Corte ha escluso che ciò bastasse a neutralizzare il vincolo derivante dall'applicazione tacita del CCNL.
Massime di principio
- Nel contratto collettivo di diritto comune, una clausola che preveda la perdurante efficacia del CCNL fino alla sottoscrizione del nuovo non introduce una durata indeterminata, ma configura un termine finale certo nell'an e incerto solo nel quando.
- In presenza di una clausola di ultrattività pattizia, il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal CCNL prima della scadenza del termine finale; la disdetta anticipata è inefficace, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso deciso.
- La validità di una clausola di ultrattività non è inficiata da indeterminatezza se l'evento estintivo è specificamente individuato nella rinnovazione del contratto collettivo.
- Nel sistema dei contratti collettivi di diritto comune, la disdetta e il recesso spettano alle parti stipulanti; il singolo datore, estraneo alla negoziazione collettiva, non può sottrarsi unilateralmente al CCNL in corso di efficacia.
- Il recesso del datore di lavoro dall'associazione datoriale di appartenenza non basta, di per sé, a eliminare l'efficacia del CCNL già applicato se il datore continua a recepirlo o a applicarlo con comportamento concludente.
- L'applicazione continuativa e prolungata di un CCNL dopo la sua scadenza o dopo il rinnovo può integrare recezione tacita o implicita del contratto collettivo, vincolando il datore di lavoro anche in assenza di espressa adesione formale.
- La qualificazione di un nuovo contratto collettivo come accordo separato non è decisiva se non emerge una sua funzione sostitutiva ed estintiva del precedente e se il datore continua a applicare il contratto previgente.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura dei comportamenti e delle risultanze di fatto in ordine al comportamento concludente sono, in sede di legittimità, inammissibili perché richiedono una rivalutazione del merito.
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