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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26961/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice, proveniente dall'AAMS e inserita nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, era stata distaccata presso l'ETI e poi collocata in servizio presso il Ministero della giustizia, ove fu inquadrata in attuazione della normativa sopravvenuta. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva bandito una procedura selettiva per la progressione economica orizzontale all'interno dell'Area II, alla quale la lavoratrice non venne ammessa, perché ritenuta non appartenente al personale di ruolo del MEF. In primo grado il Tribunale le aveva riconosciuto il diritto a partecipare, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo decisiva la mancanza dell'anzianità richiesta e, in sostanza, escludendo che la lavoratrice fosse dipendente di ruolo del Ministero. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con il primo motivo, violazione di plurime disposizioni normative sul riassetto del personale AAMS/ETI/MEF, sostenendo che il ruolo unico istituito nel 2009 avesse natura meramente ricognitiva e che, quindi, ella dovesse essere considerata personale del MEF già da epoca anteriore, con conseguente diritto a partecipare alla selezione. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di documenti e di un fatto decisivo, ossia l'anteriorità del suo inquadramento nell'Area II F3 rispetto al decreto del 27.3.2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della Corte d'appello era errata ma che il dispositivo era comunque conforme a diritto: il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento non è equiparabile ai dipendenti di ruolo del MEF e, pertanto, non può essere ammesso alle selezioni interne per progressioni economiche riservate a tale personale. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il fatto dedotto non era decisivo, essendo il diniego di partecipazione fondato non sulla sola anzianità nella fascia economica, ma sulla particolare disciplina del personale proveniente dall'AAMS e collocato nel ruolo provvisorio ad esaurimento. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 283/1998

    Ha istituito il ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze per il personale AAMS, con distacco temporaneo presso ETI in vista della futura ricollocazione.

  • art. 1 d.lgs. n. 283/1998

    Ha istituito l'ente pubblico economico ETI.

  • art. 3 d.lgs. n. 283/1998

    Ha avviato il trasferimento delle risorse patrimoniali dell'AAMS al nuovo ente.

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010

    Ha previsto, dal 1 gennaio 2011, l'inquadramento nei ruoli degli enti presso i quali il personale prestava servizio alla data del decreto-legge, anche in soprannumero, con riassorbimento alle vacanze di organico.

  • L. n. 122/2010

    Ha convertito il d.l. n. 78/2010, rendendo vigente la disciplina di inquadramento del personale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    È richiamato per affermare che, pur essendo errata la motivazione della sentenza impugnata, il dispositivo poteva essere confermato perché conforme a diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il personale inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento, istituito per esigenze transitorie di gestione amministrativa e contabile in vista della ricollocazione definitiva, non è equiparabile ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione di riferimento.
  • Le procedure selettive interne riservate ai dipendenti di ruolo non sono partecipabili da personale che, pur prestando servizio presso l'amministrazione, sia inquadrato in un ruolo speciale e provvisorio di provenienza diversa.
  • Quando la decisione di merito è conforme a diritto nel dispositivo, la Cassazione può rigettare il motivo anche se ravvisa un vizio della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto dedotto non è realmente decisivo rispetto alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • Ai fini della partecipazione a procedure interne di progressione economica, la questione decisiva non è solo l'anzianità o la fascia di inquadramento, ma soprattutto la corretta individuazione dello status giuridico del lavoratore rispetto all'amministrazione che bandisce la selezione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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