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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26927/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Le lavoratrici, addette al personale non medico, hanno chiesto l'accertamento del diritto a continuare ad applicare il CCNL sanità privata anche dopo il 31/01/2020, compreso il rinnovo dell'08/10/2020, e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La vicenda nasce dalla scelta datoriale di non applicare più quel contratto e di passare al CCNL CDR, dopo avere prima sospeso l'applicazione di quest'ultimo, poi receduto dall'associazione datoriale di appartenenza e infine comunicato di voler attribuire ai diversi reparti contratti collettivi differenti. Il ricorso per cassazione censura la sentenza d'appello che ha confermato la decisione favorevole alle lavoratrici, deducendo: errata qualificazione della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata come termine di durata e non come condizione risolutiva; nullità della clausola per indeterminatezza; contraddittorietà della motivazione sul recesso e sulla disdetta; insussistenza di un comportamento concludente idoneo a vincolare il datore; irrilevanza del recesso dall'associazione datoriale; omessa pronuncia sulla natura di 'accordo separato' del CCNL CDR e sugli effetti dell'adesione delle lavoratrici alla sigla sindacale firmataria anche di tale accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la clausola di ultrattività del CCNL sanità privata integra un termine finale di efficacia, certo nell'an ma incerto nel quando, legato alla nuova stipulazione, e che pertanto il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente prima della scadenza. Ha inoltre ritenuto valida la clausola, non indeterminata, e ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la continuata applicazione del CCNL sanità privata anche dopo la sua scadenza e fino al 10/12/2020 ha integrato un comportamento concludente di recezione tacita del contratto rinnovato, rendendo irrilevanti sia il precedente recesso dall'associazione datoriale sia la successiva scelta di applicare il CCNL CDR. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma processuale utilizzata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 4, co. 2, CCNL sanità privata 19/01/2005

    la clausola di ultrattività indica la perdurante vigenza del contratto fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL e vale come termine finale di efficacia

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione della clausola pattizia, ma il ricorso è stato ritenuto infondato

  • art. 1346 c.c.

    la clausola di ultrattività non è stata ritenuta indeterminata perché l'evento di cessazione è specificamente individuato

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità di una condizione, ma la Corte ha escluso tale lettura

  • art. 1362 c.c.

    richiamato ai fini interpretativi del CCNL

  • art. 1363 c.c.

    richiamato ai fini interpretativi del CCNL

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere la vincolatività e la cessazione del contratto, ma la Corte ha ribadito l'assenza di recesso anticipato del singolo datore

  • art. 1373 c.c.

    la Corte afferma che il recesso anticipato non è consentito prima della scadenza del termine finale, salvo giusta causa non dedotta

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 39 Cost.

    richiamato per ribadire che l'autonomia collettiva è rimessa alle parti stipulanti e che la disciplina pattizia del CCNL opera entro l'ambito temporale concordato

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS 08/10/2020

    richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta decisiva ai fini della qualificazione della clausola di ultrattività

Massime di principio

  • Nei contratti collettivi di diritto comune, una clausola che preveda la perdurante efficacia del contratto fino alla stipulazione del nuovo testo collettivo individua un termine finale di durata, certo nell'an e incerto solo nel quando, non una condizione risolutiva né una validità a tempo indeterminato.
  • La clausola di ultrattività pattizia non è nulla per indeterminatezza se collega la cessazione dell'efficacia a un evento futuro specifico e normalmente certo nel sistema di relazioni industriali, come il rinnovo del contratto collettivo.
  • Il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal CCNL applicato prima della scadenza del termine finale; la facoltà di disdetta spetta alle sole parti stipulanti, salvo il caso di giusta causa non dedotto in giudizio.
  • Una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore non è necessario per sottrarsi al vecchio CCNL; tuttavia, se il datore continua ad applicare il contratto scaduto o quello rinnovato, tale comportamento può integrare recezione tacita e vincolarlo anche al rinnovo.
  • La valutazione circa l'esistenza di un comportamento concludente idoneo a recepire tacitamente un CCNL è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.
  • Il recesso del datore dall'associazione datoriale non elimina automaticamente l'obbligo di applicare un CCNL già in corso e ancora efficace, quando il datore abbia successivamente tenuto un comportamento concludente incompatibile con la volontà di non aderirvi.
  • Un diverso contratto collettivo stipulato da una delle sigle sindacali firmatarie di un precedente CCNL non lo sostituisce automaticamente, se non risulta una chiara finalità estintiva o modificativa e se l'ambito applicativo non coincide in modo pieno.
  • In presenza di applicazione costante e prolungata di un CCNL, una successiva comunicazione di cambio di contratto può risultare inefficace se interviene dopo che il datore si è già vincolato per facta concludentia al contratto applicato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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