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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01836/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il funzionario, in servizio presso un assessorato della Regione Siciliana, aveva chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali, sostenendo di aver svolto dal 14 maggio 2003 attività di responsabile dell'unità di monitoraggio e controllo delle misure 3.01 e 4.05 del POR Sicilia con contenuti dirigenziali. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che l'ufficio fosse stato formalmente classificato, con decreti di organizzazione non impugnati, come unità semplice affidata a un funzionario direttivo, mentre la qualifica dirigenziale riguardava il settore in cui l'ufficio era incardinato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello principale, assumendo che il dispositivo avesse deciso solo sull'appello incidentale; 2) omesso esame del mancato esame di un testimone nel primo grado, nonostante la sua presenza e la successiva revoca della CTU; 3) violazione di molteplici norme del d.lgs. n. 165/2001, del codice civile, della normativa regionale e comunitaria, per non avere la Corte d'appello disapplicato gli atti organizzativi e per non avere riconosciuto la natura dirigenziale delle mansioni/ufficio; 4) ulteriore violazione delle stesse norme, insistendo sul fatto che l'incarico formalmente conferito come 'responsabile' e la sostanza delle funzioni svolte avrebbero imposto il riconoscimento delle differenze retributive. I resistenti hanno contrastato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel rito del lavoro, prevale il dispositivo letto in udienza e, nel caso concreto, il rigetto dell'appello principale era desumibile implicitamente dal dispositivo stesso, anche attraverso la condanna alle spese e il richiamo ai presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché in cassazione era impugnata la sentenza d'appello e non potevano rilevare le ragioni della chiusura dell'istruttoria in primo grado; inoltre il ricorrente non aveva spiegato la decisività della prova testimoniale. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la sentenza impugnata aveva accertato che l'ufficio era formalmente un'unità non dirigenziale e che la qualificazione degli uffici nell'organigramma spetta agli atti organizzativi dell'amministrazione; il ricorrente non aveva specificamente indicato un atto normativo o provvedimentale diverso che attribuisse natura dirigenziale all'ufficio, né poteva fondarsi sulla sola rilevanza sostanziale delle funzioni svolte o su elementi lessicali come la qualifica di 'responsabile'. È stato richiamato il criterio nominalistico per la qualificazione dell'ufficio, applicabile anche alle funzioni dirigenziali diverse da quelle generali, e si è ribadito che la disapplicazione degli atti amministrativi presuppone un vizio dedotto in modo specifico. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava in realtà una valutazione di merito e riproponeva le difese già esaminate, senza adeguata specifica critica del contenuto del provvedimento organizzativo. Nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso; è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; la Corte esclude che le censure articolate integrino correttamente i vizi denunciati, oppure le qualifica come inammissibili perché dirette a rivalutare il merito.

  • artt. 112, 132, 429, 430, 437 e 438 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la lettura del dispositivo in udienza assume prevalenza; la mancanza di una motivazione coerente non consente di ignorare le pronunce contenute nel dispositivo.

  • artt. 2, comma 2, 17, 45, 51, 52 d.lgs. n. 165/2001

    La qualificazione degli uffici e la distinzione tra funzioni dirigenziali e non dirigenziali dipendono dagli atti organizzativi dell'amministrazione, non dalla sola sostanza delle attività svolte.

  • artt. 2104, 2086, 2094 e 2095 c.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della pretesa mansione superiore; la Corte non li ritiene idonei a superare la classificazione formale dell'ufficio.

  • artt. 2 e 8 L.R. Sicilia n. 10/2000

    Richiamati dal ricorrente per affermare la natura dirigenziale dell'incarico; non superano il dato organizzativo formale accertato in sentenza.

  • artt. 19, 20, 21, comma 5, e 36 CCRL Regione Sicilia

    Richiamati dal ricorrente in tema di inquadramento e trattamento del personale regionale; non conducono al riconoscimento delle differenze retributive in assenza di ufficio dirigenziale formalmente tale.

  • artt. 13 e 37 L. n. 300/1970

    Richiamati dalla parte ricorrente come norme di contesto sul rapporto di lavoro; non incidono sulla soluzione adottata.

  • Regolamento CE n. 1083 del 2006

    Ritenuto inconferente ai fini della qualificazione interna degli uffici dell'amministrazione nazionale/regionele.

  • Regolamento CE n. 1260/1999

    Parimenti ritenuto inconferente rispetto alla classificazione dell'ufficio nell'organigramma dell'amministrazione.

  • art. 12 L.R. n. 36 del 1990

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura dirigenziale dell'ufficio; non è sufficiente, da solo, a sovvertire l'accertamento della sentenza impugnata.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato nella prospettazione del ricorrente in relazione alla disapplicazione degli atti amministrativi; la Corte afferma che la disapplicazione richiede la deduzione di un vizio specifico dell'atto.

  • artt. 4 e 5 legge abolitiva del contenzioso amministrativo

    Richiamati in relazione ai poteri del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, ma solo in presenza di specifica allegazione del vizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, quando dispositivo e motivazione non coincidono, prevale il dispositivo letto in udienza; le ulteriori argomentazioni della motivazione non possono modificare le statuizioni effettivamente rese nel dispositivo.
  • In cassazione è inammissibile la censura che mira, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito o delle prove senza individuare in modo specifico il fatto decisivo e il suo concreto rilievo.
  • Il lavoratore pubblico che rivendichi differenze retributive per mansioni dirigenziali deve allegare e dimostrare, prima di tutto, che l'ufficio cui era preposto sia formalmente qualificato nell'organigramma come ufficio dirigenziale; non basta dedurre la rilevanza sostanziale delle attività svolte.
  • La qualificazione degli uffici della pubblica amministrazione è rimessa agli atti organizzativi dell'amministrazione competente; il criterio nominalistico opera anche per distinguere un ufficio di funzione dirigenziale da un ufficio affidato alla responsabilità di un funzionario.
  • La disapplicazione del provvedimento organizzativo amministrativo da parte del giudice ordinario richiede una specifica allegazione del vizio di legittimità dell'atto; non è sufficiente contestarne in astratto l'arbitrarietà o contrapporre fonti inconferenti o non decisive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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