Cassazione Civile, Sentenza n. 29552/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello di Costruzioni Generali e annullato il provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura della contribuente. Equitalia deduce vizi nella valutazione della regolarità delle notifiche (in particolare della notifica dell'appello e delle cartelle di pagamento presupposte del fermo), l'insufficiente considerazione delle relate e delle quietanze prodotte e la corretta applicazione delle norme sul procedimento di notificazione postale e sulla prova della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (relativo alla presunta nullità della notifica dell'appello per trasferimento dello studio dell'avv. Di Maggio), ritenendo che il contraddittorio fosse stato regolarmente costituito e che la costituzione in giudizio di Equitalia avesse tolto rilievo alla questione. Ha invece accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, ritenendo che la sentenza della Commissione tributaria regionale avesse valutato in modo incompleto e/o confuso la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione (relate, avvisi di ricevimento, quietanze, provvedimenti di sgravio) circa la notificazione e l'esistenza dei crediti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei termini indicati e ha rinviato al giudice di merito per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3
«le notificazioni possono essere fatte direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento [...]»
Consentita la modalità semplificata di notificazione postale diretta nel processo tributario (anche per l'appello), con conseguente applicazione delle regole del servizio postale ordinario.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Rinvio alla possibilità di notificazione semplificata in appello; la Corte richiama il coordinamento tra artt. 53, 20 e 16 in tema di notificazioni postali.
D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40, commi 3 e 4
«Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe con fermo posta, per le quali il periodo é limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni»; «Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili».
Stabilisce il regime della giacenza e dell'avviso di giacenza per la posta raccomandata; l'avviso di giacenza è l'elemento essenziale per considerare perfezionata la notifica per compiuta giacenza.
«1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".'
Limita l'impugnabilità immediata dell'estratto di ruolo: l'estratto non è impugnabile se non quando il contribuente dimostri specifici pregiudizi elencati (es. preclusione a partecipare a gare, blocco di pagamenti da PA, perdita di benefici). Questa norma restringe la tutela immediata e impone che, in mancanza di tali pregiudizi, si impugni l'atto successivo (cartella/fermo).
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Per la notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce prova della data di notificazione; la legge obbliga l'esattore a conservare la matrice o copia dell'avviso di ricevimento per cinque anni. Non è sempre necessaria la produzione della copia integrale della cartella per provare la notificazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
Il ruolo è titolo esecutivo in base al quale l'Agente della riscossione procede coattivamente; l'estratto di ruolo riproduce i dati necessari ad identificare credito e debitore.
codice di procedura civile, art. 149
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato è documento utile a prova dell'avvenuta notificazione; può essere prodotto in copia non autenticata salvo contestazione specifica della conformità.
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno efficacia probatoria come quelle autentiche, anche senza autentica, se la conformità non è disconosciuta dalla controparte; ciò si applica anche ai documenti prodotti in giudizio dall'Agente della riscossione.
codice di procedura civile, artt. 100 e 115
Art. 100 (interesse ad agire): l'impugnazione dell'estratto di ruolo è sostanzialmente priva di interesse salvo che sussistano i pregiudizi indicati; art. 115 sul potere valutativo del giudice in ordine alla prova e sulla necessità di contestazioni specifiche per disconoscere documenti prodotti.
codice di procedura civile, art. 617
Norma richiamata per qualificare l'azione nei confronti di atti esecutivi (azione cautelare/impugnativa): la controversia deve essere circoscritta ai vizi propri dell'atto impugnato (qui, la cartella che presuppone il fermo).
regolamento del servizio postale (D.M. 1/10/2008)
Disciplina il servizio postale ordinario e il rilascio dell'avviso di giacenza; non prevede l'invio di un'ulteriore raccomandata contenente l'avviso di giacenza ma il rilascio dell'avviso stesso presso l'ufficio postale.
Massime di principio
- Nelle controversie su provvedimenti consequenziali (es. fermo amministrativo) il giudizio deve riguardare i soli atti presupposti (le cartelle che hanno determinato il fermo) e la verifica della ritualità della loro notificazione.
- L'estratto di ruolo, salvo le specifiche ipotesi previste dall'art. 3-bis (preclusione a gare, blocco pagamenti da PA, perdita di benefici), non è impugnabile autonomamente: il contribuente deve impugnare l'atto successivo per far valere la mancata o irregolare notifica.
- La notificazione postale diretta prevista per il processo tributario è valida e sottoposta alle regole del servizio postale ordinario; l'avviso di giacenza o l'avviso di ricevimento rappresentano elementi decisivi per provare la perfezione della notifica.
- La produzione in copia degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica è generalmente sufficiente a provare la notificazione, salvo che la controparte formuli disconoscimenti specifici, chiari e circostanziati sulla conformità all'originale.
- L'Agente della riscossione non è sempre obbligato a depositare la copia integrale della cartella se dimostra la regolare notifica con l'avviso di ricevimento; la cartella è considerata equivalente alla stampa del ruolo che costituisce il titolo esecutivo.
- La costituzione volontaria in giudizio dell'intimato può togliere rilievo alla nullità di una notifica e sanare il contraddittorio, riducendo l'incidenza della questione formale sulla decisione di merito.
- Se il giudice di merito valuta in modo confuso o incompleto la documentazione probatoria della notifica (quali relate, A/R, quietanze), la decisione può essere cassata e la causa rimessa per un nuovo esame: l'istruttoria documentale va valutata compiutamente.
- La contestazione generica della conformità di documenti prodotti in copia è inadeguata: il disconoscimento deve indicare chiaramente quale documento si contesta e in quali aspetti divergerebbe dall'originale.
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