Cassazione Civile, Sentenza n. 29556/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per l'imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio marittimo relative agli anni 2010-2012 (tre concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino). La società deduceva: nullità della sentenza d'appello per insufficiente motivazione; errata applicazione dell'art. 2 della legge 281/1970 sostenendo che le concessioni rilasciate da Autorità portuali presentano specificità escludenti il tributo; e illegittimità delle sanzioni e degli interessi per legittimo affidamento e incertezza normativa fondato su circolari e prassi amministrative contraddittorie
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi (ritenendo corretta la statuizione di merito secondo cui il presupposto impositivo è l'occupazione/uso di beni del demanio statale, indipendentemente dall'autorità che ha rilasciato la concessione) e ha accolto il terzo e il quarto motivo con la conseguente cassazione parziale della sentenza impugnata. Decidendo nel merito, la Corte ha escluso le sanzioni amministrative (e gli accessori) a carico della contribuente per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza e per il legittimo affidamento fondato su circolari/prassi e sulla lunga inerzia dell'Amministrazione regionale; ha invece confermato l'obbligazione tributaria (l'imposta dovuta per le annualità dedotte). Le spese sono compensate
Norme richiamate
d.lgs. 30 settembre 1992, n. 546, art. 36 comma 2
Richiamata dalla parte per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità motivazionale invocata
codice di procedura civile, artt. 132 comma 2 n. 4 e 118
Norme processuali richiamate nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fornito motivazione sufficiente sulle questioni decisive
Costituzione, art. 111
Invocato in relazione al diritto a una decisione motivata; la Corte ha ritenuto rispettato il diritto
legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
"l'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione"
Il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni demaniali/statali; la titolarità dell'ente che rilascia la concessione non incide sul sorgere dell'obbligo tributario
L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (art. 1 e comma relativo)
"dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ... l'imposta regionale sulle concessioni statali" e testuale previsione di esclusione dal 2013 per specifiche concessioni portuali
Legge regionale di attuazione che ha istituito il tributo regionale; la modifica introdotta nel 2012 (esenzione da 2013 per alcune autorità portuali) è di natura non retroattiva e rientra nella discrezionalità fiscale regionale
legge regionale Toscana n. 77/2012 (art. 11, comma 4)
"L'imposta regionale ... non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate dall'Autorità portuale di Piombino ..."
Introduzione di una esenzione con efficacia dal 2013 in poi; nulla rileva per le annualità anteriori oggetto del contenzioso
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 68, art. 8
Richiamato come parte del quadro normativo che ha trasformato il tributo in tributo regionale dal 2013, spiegando la discrezionalità regionale nell'operare esenzioni
d.l. 31 maggio 1993, n. 400 conv. in L. 21 novembre 1993, n. 494, art. 7
"Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime ... criteri diversi ... che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso"
Norma che disciplina i criteri per la determinazione dei canoni sulle aree portuali; non esclude l'applicazione dell'imposta regionale al godimento di beni demaniali
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 comma 2
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni..."
Prevede l'esclusione della punibilità (cioè delle sanzioni) se la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza interpretativa; norma centrale per escludere le sanzioni nel caso di specie
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza..."
Norma processuale che consente al giudice tributario di escludere sanzioni in presenza di oggettiva incertezza normativa
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede... Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria..."
Stabilisce i presupposti del legittimo affidamento e la tutela del contribuente che si è conformato a indicazioni amministrative; norma base per escludere sanzioni nel caso di prassi/circolari contraddittorie
codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 5
Vizi denunciati in cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha accolto il vizio relativo all'omesso esame di elementi che giustificavano l'incertezza e il legittimo affidamento
Costituzione, art. 23
Riferimento alla riserva di legge in materia tributaria; la Corte ha ritenuto conforme il regime normativo poiché elementi essenziali del tributo sono stabiliti da legge statale
Massime di principio
- L'obbligazione relativa all'imposta regionale sulle concessioni statali sorge per l'effettiva occupazione e uso di beni del demanio/patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione (es. Autorità portuali).
- Le esenzioni o soppressioni introdotte da norme regionali successivamente non hanno effetto retroattivo: una deroga regionale operante da una data successiva non cancella l'obbligo tributario per annualità pregresse.
- La sussistenza dell'obbligo d'imposta non viene esclusa dalla mera esistenza di prassi o interpretazioni amministrative favorevoli al contribuente; tuttavia circolari, prassi contraddittorie o lunga inerzia amministrativa possono giustificare l'esclusione delle sanzioni e degli interessi per legittimo affidamento o per obiettiva incertezza normativa.
- Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni è necessario dimostrare l'esistenza di 'obiettive condizioni di incertezza' sull'ambito di applicazione della norma: la valutazione si fonda su indici ripetutamente indicati dalla giurisprudenza (assenza/contraddittorietà di prassi, circolari contrastanti, assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci, ecc.).
- La carenza motivazionale della sentenza d'appello può giustificare censura in cassazione solo se la decisione non affronta i punti decisivi della controversia; una motivazione che richiama principi di diritto consolidati e spiega la rilevanza dei fatti può essere sufficiente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la giurisprudenza in corso di causa si consolida su questioni decisive, soprattutto in casi di accoglimento parziale e di rilievo interpretativo generale.
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