Cassazione Civile, Sentenza n. 29563/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio impugna un avviso di accertamento relativo all'anno 2010 con cui l'Agenzia contestava l'indebita fruizione di agevolazioni (riduzione aliquota IRES al 50%/regime agevolato) sulla base dell'interpretazione che i consorzi tra enti locali non rientrassero tra i beneficiari a seguito delle modifiche normative del 1993. Il Consorzio sostiene invece di avere diritto all'esenzione IRES prevista dall'art. 74 TUIR (nella versione riformulata dall'art. 22 della l. n. 449/1997) e impugna la sentenza della C.T.R. che aveva escluso l'esenzione ritenendo decisivo il fatto che il Consorzio avesse in precedenza versato l'IRES.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto la domanda originaria dell'ente contribuente (riconoscendo l'applicabilità dell'esenzione IRES ai consorzi tra enti locali nel caso di specie). La Corte ha ritenuto che la C.T.R. non abbia valutato correttamente se il Consorzio svolgesse attività commerciali (verifica da compiersi in base all'atto costitutivo/statuto o, in mancanza, all'attività effettiva) e abbia illegittimamente attribuito valore confessorio al precedente versamento IRES e alla dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in € 8.000,00 oltre alle spese forfettarie.
Norme richiamate
art. 74 TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
[g]li organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta
La Corte interpreta l'art. 74, nella versione riformulata dall'art. 22 della l. n. 449/1997, nel senso che i consorzi tra enti locali sono di norma esenti da IRES; l'esenzione opera salvo che il soggetto eserciti attività commerciali rilevanti ai sensi dell'art. 73 TUIR.
Fornisce la regola generale per individuare l'esercizio di attività commerciali: se un soggetto, pur essendo elencato dall'art. 74, esercita attività commerciali ai sensi dell'art. 73 è assoggettato a IRES. La verifica compete al giudice di merito e va fatta sulla base dell'atto costitutivo/statuto o, in loro assenza, sull'attività effettiva.
art. 22 l. 27 dicembre 1997, n. 449 (modifica art. 74 TUIR)
La modifica normativa ha ampliato e chiarito la platea dei soggetti esentati, equiparando i consorzi tra enti locali alle altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'esenzione, eliminando la precedente distinzione tra consorzi 'di funzione' e 'agenzie speciali'.
art. 6 d.P.R. n. 603/1971 (richiamato dall'Agenzia)
La Corte osserva che la semplice lettura estensiva di disposizioni di agevolazione (come interpretata dalla C.T.R.) non può prevaricare la necessità di verificare la natura effettiva dell'attività svolta dal consorzio alla luce dell'art. 74/73 TUIR.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis
Norme sulla emendabilità della dichiarazione dei redditi: la Corte ribadisce che la dichiarazione non ha valore confessorio definitivo e può essere modificata; non può essere usata come prova univoca per escludere l'applicazione di esenzioni fiscali.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 1997 (art. 22 l. n. 449/1997) i consorzi tra enti locali rientrano di norma nell'ambito soggettivo dell'esenzione IRES prevista dall'art. 74 TUIR, salvo che svolgano attività commerciali rilevanti.
- La verifica dell'esenzione va compiuta in primo luogo sull'atto costitutivo/statuto (se in forma pubblica o autenticata/registrata); in mancanza, deve essere valutata la concreta attività esercitata dal consorzio.
- Il precedente versamento dell'imposta o la dichiarazione dei redditi non hanno valore confessorio definitivo: la dichiarazione è emendabile e non impedisce di riconoscere l'esenzione quando la verifica di merito lo richieda.
- La qualificazione di 'attività commerciale' ai fini fiscali è questione di fatto che il giudice di merito deve accertare sulla base di documenti costitutivi e dell'effettiva operatività; non è sufficiente un richiamo formale a precedenti versamenti.
- Quando i fatti sono sufficientemente definiti e non richiedono ulteriori istruttorie, la Corte può decidere nel merito concedendo il rimborso richiesto dall'ente contribuente.
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