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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29551/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento IRES (anni 2005, 2006, 2009) emessi a seguito di verifica fiscale relativa a operazioni del 2004-2005: sottoscrizione aumento di capitale e partecipazione in Volare Group, concessione di un finanziamento infruttifero, successiva cessione della partecipazione e del credito a prezzo simbolico. L'Amministrazione sosteneva che la cessione riguardasse in realtà solo la partecipazione (con rinuncia del credito), che le deduzioni operate dal contribuente avevano determinato un mancato gettito di circa €22.990.000,00 e che gli atti fossero elusivi/abusivi (richiamo all'art.37-bis DPR 600/1973 e divieto di abuso del diritto). La CTP aveva accolto i ricorsi per vizi procedurali dell'Ufficio; la CTR aveva invece accolto l'appello erariale ritenendo sussistente l'urgenza e l'abuso del diritto. In cassazione Tricolore ha censurato, tra l'altro, la regolarità della notificazione dell'appello e la mancata osservanza di termini e procedure (anche art. 37-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi (connessi) relativi all'inammissibilità e tardività dell'appello notificato dall'Agenzia tramite servizio postale: l'Amministrazione non ha provato, al momento della costituzione in appello, la tempestività della notifica mediante i documenti richiesti (ricevuta di spedizione o elenco con timbro datario). Gli atti prodotti non comprovavano la data di spedizione entro il termine; anzi, altra attestazione risultava mostrare spedizione successiva alla perenzione del termine. Ne è conseguita l'inammissibilità dell'appello erariale e, quindi, la cassazione senza rinvio della sentenza della Commissione regionale (poiché il processo d'appello non poteva regolarmente proseguire). La Corte ha accolto il ricorso in relazione ai primi tre motivi, assorbito i restanti, cassato la sentenza impugnata e condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (con compensazione delle spese del giudizio d'appello).

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giurisdizione tributaria)

    artt. 22, 27, 38, 49, 51, 53

    La Corte ha ricordato che l'appello notificato a mezzo servizio postale è inammissibile se l'appellante non deposita, al momento della costituzione, la ricevuta di spedizione del plico o l'elenco delle raccomandate con la data e il timbro dell'ufficio postale; la mancata produzione non può essere sanata successivamente e la prova della tempestività deve essere fornita contestualmente alla costituzione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina il contraddittorio preventivo (richiesta di chiarimenti entro 60 giorni). Nel caso di specie la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione di tale procedura poiché ha ritenuto inammissibile l'appello dell'Amministrazione; tuttavia rimarca che l'eventuale mancato rispetto della procedura è questione preliminare rilevante quando dedotta e valutabile se il giudice si pronuncia sul merito.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Riferite in relazione alle censure sulla nullità degli atti impositivi per mancata allegazione del dossier e del processo verbale: la Corte non ha deciso il merito per effetto dell'inammissibilità dell'appello, ma indica l'importanza della documentazione richiamata negli atti di accertamento.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    La norma sul termine dilatorio e sulle eccezioni di urgenza è richiamata: l'esonero del termine dilatorio per l'Amministrazione richiede la sussistenza di vere ragioni di urgenza, adeguatamente motivate e dimostrate, e non meri asserti.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in tema di perenzione del termine per proporre appello: la Corte ha considerato che la spedizione dell'appello dopo la scadenza del termine impeditiva della tempestività dell'impugnazione.

  • TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

    art. 87 e artt. 94, 101, comma 5

    Richiami normativi relativi alla disciplina delle partecipazioni e delle perdite su crediti: la CTR aveva ritenuto che la cessione poco prima del periodo minimo di possesso (art.87) fosse finalizzata ad eludere le regole fiscali; la Corte di cassazione non ha deciso sul merito fiscale poiché ha cassato la sentenza per vizi procedurali.

Massime di principio

  • La notifica di un atto di impugnazione a mezzo posta richiede che l'appellante produca al momento della costituzione la prova della spedizione (ricevuta di spedizione o elenco delle raccomandate con timbro datario); in mancanza, l'appello è inammissibile e tale inammissibilità non può essere sanata successivamente.
  • La prova della tempestività della notifica a mezzo postale grava sull'appellante e deve essere documentata con attestazioni dell'ufficio postale (timbrature o documenti equipollenti riconosciuti), non con meri riscontri interni o scritture non asseverate.
  • Se l'appello dell'Amministrazione è dichiarato inammissibile per difetto di prova della tempestività della notifica, le decisioni di merito adottate in sede di appello sono invalide e la cassazione può essere disposta senza rinvio.
  • Le eccezioni procedurali (mancata osservanza di termini, difetti di notifica, omissione di documenti allegati) possono risolversi in questioni decisive che impediscono l'esame del merito sostanziale; è quindi fondamentale sollevare tempestivamente tali questioni e conservarne adeguata documentazione.
  • Quando si contestano atti come elusivi o di abuso di diritto (es. operazioni poste in essere per sfruttare regimi fiscali temporanei), l'Amministrazione deve non solo formulare l'accusa ma dimostrare i presupposti oggettivi e soggettivi dell'abuso; tuttavia, anche la contestazione procedurale può impedire la valutazione di tali profili sostanziali.

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