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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29580/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società francese aveva chiesto il rimborso di crediti d'imposta su dividendi distribuiti dalla controllata italiana (HP Italiana) per gli anni 2003 e 2004, invocando il trattamento previsto dalla Convenzione Italia-Francia (art.10, par.4, lett. b) e la disciplina comunitaria (direttiva madre-figlia). L'Amministrazione aveva rifiutato il rimborso sostenendo l'assenza di doppia imposizione in ragione dell'esenzione da tassazione goduta dalla ricorrente in Francia e dell'assenza di ritenute in Italia; la CTR dell'Abruzzo aveva rigettato la domanda ritenendo che il beneficio comunitario escludesse il diritto al rimborso convenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo (violazione o falsa applicazione dell'art.10, par.4, lett. b) della Convenzione), dichiarando inammissibili gli altri motivi. La Corte ha affermato che l'esonero dalle ritenute previsto dalla normativa comunitaria non esclude di per sé il diritto al rimborso previsto dalla Convenzione: per il diritto al rimborso è sufficiente che i dividendi siano inclusi nel coacervo dei redditi imponibili dello Stato di residenza della società madre, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta in tale Stato. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la domanda originaria della società contribuente è stata accolta. La Corte ha disposto la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento (conseguente alle statuizioni di accoglimento) e la liquidazione delle spese di legittimità; ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni

    art. 10, par. 4, lett. b)

    La Corte interpreta l'art.10, par.4, lett. b) nel senso che la Convenzione riconosce alla società residente in Francia un diritto a un importo correlato al credito d'imposta italiano (metà del credito, diminuibile di una ritenuta del 5%), e che tale diritto non è escluso dal fatto che la società abbia beneficiato in Francia dell'esenzione prevista dalla normativa comunitaria; rileva come sufficiente che il dividendo concorra al reddito imponibile nello Stato di residenza per attivare il rimborso convenzionale

  • Direttiva CEE 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE (direttiva "madre-figlia")

    La direttiva può comportare esenzione dalle ritenute e/o aliquote particolari ma non è incompatibile con la Convenzione; il beneficio comunitario non elimina automaticamente il diritto al rimborso convenzionale

  • Direttiva 2011/96/UE

    La Corte richiama il principio di neutralità fiscale e sottolinea che la percezione dei dividendi deve essere fiscalmente neutra, senza possibilità di opzione ed esenzioni che alterino la neutralità

  • Legge italiana di ratifica della Convenzione

    Atto di esecuzione della Convenzione in Italia; utilizzato per inquadrare la portata degli obblighi convenzionali in ambito domestico

  • Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina del credito d'imposta limitato (entrata in vigore dal 1° gennaio 2004); la Corte considera le censure connesse non decisive rispetto al principio applicativo della Convenzione affermato

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    C-389/18, Brussels Securities

    La Corte di Cassazione si riferisce all'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui l'esonero dalle ritenute non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica; occorre verificare concretamente se il sistema fiscale dello Stato di residenza elimini il rischio di doppia imposizione

Massime di principio

  • Il beneficio dell'esenzione o della mancata ritenuta ai sensi della direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto a un rimborso o al credito d'imposta previsto da una convenzione bilaterale: va valutato se il dividendo è stato comunque assoggettato alla potestà impositiva dello Stato di residenza.
  • Per riconoscere il rimborso convenzionale non è necessario che nello Stato di residenza vi sia stato un effettivo pagamento dell'imposta; è sufficiente che il dividendo concorra al reddito imponibile nello Stato di residenza (soggezione alla potestà impositiva).
  • L'amministrazione deve provare, caso per caso, che il meccanismo fiscale applicato nello Stato di residenza elimina realmente il rischio di doppia imposizione economica, comprese forme indirette di imposizione che possano comunque penalizzare la società ricevente.
  • In giudizio, se un motivo decisivo preclude l'operatività degli altri profili dedotti, la decisione può considerare assorbiti gli altri motivi senza necessità di pronunciarsi su ciascuno nel merito.
  • Le contestazioni sulla qualifica di beneficiario effettivo o su possibili operazioni elusive richiedono prove concrete: mere asserzioni dell'Ufficio non sono sufficienti a negare automaticamente i benefici convenzionali o comunitari.

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