Cassazione Civile, Sentenza n. 29576/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'aumento del canone demaniale per gli anni 2007 e 2008 per uno stabilimento balneare: si contestava l'applicabilità dell'incremento alle concessioni in corso, l'erroneità dei criteri di calcolo adottati (inclusione delle pertinenze ad uso commerciale e utilizzo dei valori OMI per attività commerciali piuttosto che per attività terziarie/di produzione) e si eccepiva altresì la definizione della controversia mediante le procedure di definizione agevolata (art. 1, commi 732-733, l. n.147/2013) con pagamenti effettuati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art.100, comma 7, d.l. n.104 del 2020, convertito nella l. n.126 del 2020, in quanto la ricorrente ha presentato istanza di definizione e ha versato gli importi dovuti (importi comunicati dal Comune per 2007 e 2008, versati tramite F24). Conseguentemente il giudizio è dichiarato estinto e le spese sono compensate; è altresì dato atto dell'assenza dell'obbligo per il ricorrente di versare ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 100, comma 7, d.l. n. 104 del 2020 (conv. l. n. 126 del 2020)
"Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo."
La Corte ha ritenuto applicabile la procedura di definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio a fronte della domanda e del pagamento da parte del concessionario degli importi richiesti dal Comune secondo la procedura prevista.
art. 1, commi 732-733, l. n. 147/2013
Richiamata in origine dalla ricorrente come possibile causa di definizione della controversia; nella decisione di merito (Corte d'Appello) era stata valutata la mancata perfezione della definizione per il mancato versamento dell'intero importo richiesto. In Cassazione la definizione è stata invece dichiarata sulla base della successiva istanza e dei versamenti ex art.100 d.l.104/2020.
art. 1, comma 251, l. n. 296/2006 (Legge di stabilità 2006)
Norma che ha previsto l'incremento dei canoni demaniali per gli stabilimenti balneari anche per i rapporti in corso; la Corte d'Appello aveva ritenuto applicabile l'incremento alle concessioni non scadute, interpretazione richiamata nel processo, e confermata come legittima dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. Corte Cost. n.302/2020).
Sentenza Corte Costituzionale n. 302/2020
La norma di cui all'art.1, comma 251, l. n.296/2006 è stata ritenuta costituzionalmente legittima, sicché l'incremento può trovare applicazione anche in relazione ai rapporti concessori in corso, secondo la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'obbligo, nel caso concreto, di versare ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. l. n. 494/1993)
Norma richiamata dal regime transitorio/definizione del contenzioso demaniale marittimo, cui si riferisce la previsione di estinzione mediante definizione agevolata; funge da riferimento normativo per la disciplina dei canoni demaniali cui si applicano le procedure di definizione del contenzioso.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata prevista dall'art.100 d.l. n.104/2020 (conv. l. n.126/2020) e il relativo pagamento degli importi comunicati dall'ente gestore comportano l'estinzione del giudizio pendente rispetto ai canoni demaniali oggetto della domanda.
- La procedura di definizione può prevedere il pagamento di percentuali ridotte (es. 30% in unica soluzione o 60% rateizzato) e, se efficacemente attivata e concretizzata con il versamento, rende inefficace l'azione giudiziale promossa dal concessionario.
- La normativa che ha incrementato i canoni (art.1, comma 251, l. n.296/2006) è stata interpretata dalla giurisprudenza come applicabile anche alle concessioni in corso, salvo diverse pronunce costituzionali o legislative; quindi, in assenza di superante disposizione, l'incremento può trovare applicazione anche per rapporti non ancora scaduti.
- Nella determinazione del canone demaniale i criteri di riferimento sono quelli del mercato locativo (dati OMI) e la qualificazione delle pertinenze si valuta in base alla natura sostanziale dell'attività svolta: gli stabilimenti balneari, spesso fornitori di servizi di ristorazione e di intrattenimento, possono essere ricondotti a valori locativi più elevati rispetto a semplici unità residenziali.
- Se il concessionario contesta il metodo di calcolo (es. scelta dei valori OMI per negozi vs terziario/produzione), è utile documentare la natura effettiva delle attività svolte nelle pertinenze e l'affidamento sul canone pregresso, ma l'esito dipenderà dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di merito e costituzionale.
- L'estinzione per definizione comporta normalmente la compensazione delle spese; tuttavia, prima di optare per la definizione, il concessionario deve valutare l'onere economico effettivo rispetto all'esito probabile di un giudizio di merito.
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