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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio di Sciacca recuperava imposta di registro e irrogava sanzioni, ritenendo non spettanti le agevolazioni previste dall’art. 60 della legge regionale Sicilia n. 2/2002 in relazione a una sentenza civile del Tribunale di Sciacca. Il contribuente impugnava l’atto e la CTP accoglieva il ricorso. In appello, la CTR della Sicilia rigettava l’impugnazione dell’Agenzia, non per il merito della spettanza dell’agevolazione, ma ritenendo che l’Agenzia fosse priva di legittimazione perché l’atto e la costituzione in giudizio non sarebbero stati validamente sottoscritti: mancava, secondo la CTR, il visto preventivo del Direttore e non risultava dimostrata la validità della delega di firma, anche con riferimento alle copie notificate. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973: sosteneva che l’avviso era stato sottoscritto da funzionario delegato, quindi era riferibile all’Amministrazione; che la CTR aveva erroneamente applicato una disciplina di nullità prevista per imposte dirette e IVA a un atto relativo all’imposta di registro, per la quale non esiste una norma analoga; che, in mancanza di una specifica sanzione di nullità e di una prova dell’usurpazione del potere, operava la presunzione di riferibilità dell’atto all’Ufficio; che era irrilevante l’asserita mancanza del visto su tutte le copie; che anche la costituzione in giudizio era stata sottoscritta legittimamente secondo le deleghe interne.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto erronea la decisione di merito perché aveva applicato la nullità prevista dall’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 a una fattispecie di imposta di registro, per la quale manca una norma sanzionatoria analoga; in tale situazione opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere, salvo prova dell’usurpazione o della non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio, prova che nel caso non era stata data. È stata inoltre ritenuta assorbente la corrispondente censura sulla legittimazione processuale dell’Agenzia basata sul vizio di firma e di visto preventivo.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 42 del d.P.R. 600/1973

    La norma è stata richiamata dall’Agenzia, ma la Corte ha precisato che la nullità ivi prevista è norma di stretta interpretazione e non si applica all’imposta di registro in assenza di una disposizione analoga.

  • art. 6 del decreto legge n. 119/2018

    Richiamato solo per dare atto della domanda di definizione agevolata della lite e del diniego non impugnato.

  • art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999

    È richiamato nel passaggio in cui si ricorda che il regolamento di amministrazione dell’Agenzia disciplina la rappresentanza degli uffici periferici.

  • art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001

    È citato solo per escluderne la rilevanza diretta nella fattispecie, perché disciplina la delega di funzioni e non incide sulla presunzione di riferibilità dell’atto in assenza di specifica sanzione.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Richiamato insieme all’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 come norma di stretta interpretazione relativa a IVA e imposte dirette.

  • art. 6, co. 12, del D.L. n. 119/2018

    Menzi0nato per il profilo preliminare del diniego della definizione agevolata e della prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • La nullità della sottoscrizione dell’atto impositivo prevista da norme speciali va applicata restrittivamente e non può essere estesa analogicamente a tributi diversi da quelli espressamente considerati.
  • In mancanza di una specifica sanzione di nullità, l’atto dell’Amministrazione si presume riferibile all’ufficio titolare del potere che lo ha emanato, salvo prova della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o dell’usurpazione del potere.
  • La mera contestazione della mancanza di delega di firma non è sufficiente a paralizzare l’atto se non si allega e prova che il firmatario non appartiene all’ufficio o che abbia agito senza alcun potere.
  • La distinzione tra delega di firma e delega di funzioni perde rilievo quando non opera una norma che commini espressamente la nullità per difetto di sottoscrizione.
  • Nel processo tributario, la legittimazione dell’ufficio e la riferibilità dell’atto vanno valutate alla luce della presunzione di provenienza dell’atto dall’organo amministrativo, salvo specifica contestazione e prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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