Cassazione Civile, Ordinanza n. 10055/2026 del 18/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, rideterminando il reddito d’impresa in aumento sulla base dei dati comunicati dal concessionario del servizio, relativi all’attività di gestione di apparecchi a moneta con vincita in denaro. Il giudizio di merito si era concluso con l’accoglimento solo parziale del ricorso introduttivo e poi con il rigetto dell’appello della società. In cassazione la contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell’art. 14-bis, comma 4, d.P.R. n. 640/1972 e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i tabulati del concessionario fossero inattendibili e inidonei a fondare l’accertamento, richiamando decisioni della Corte dei conti; 2) nullità o inesistenza degli avvisi di accertamento e del correlato atto sanzionatorio, assumendo che, dopo una precedente sentenza regionale, l’Ufficio avrebbe dovuto annullare e sostituire l’atto, ma ormai erano decorsi i termini di decadenza; 3) nullità della sentenza per nullità dell’avviso di accertamento, poiché sottoscritto da soggetto privo di poteri, anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: le sentenze della Corte dei conti richiamate riguardavano profili diversi, ossia la responsabilità amministrativa del concessionario, e non escludevano la possibilità di accertare maggiori ricavi dei gestori sulla base dei dati telematici comunicati quando il collegamento era funzionante; inoltre la CTR aveva effettivamente considerato tali sentenze, ritenendole irrilevanti, e la censura era comunque inammissibile perché la decisione di merito aveva confermato quella di primo grado. Il secondo motivo è stato respinto perché il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice non si limita all’annullamento dell’atto ma può rideterminare il rapporto tributario anche solo parzialmente; dunque era legittima la conferma dell’accertamento solo nel quantum. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la questione della sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto privo di legittimazione non era stata dedotta nei gradi precedenti e, nel processo tributario, una tale censura nuova non può essere proposta per la prima volta in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
La disposizione è richiamata dalla ricorrente per contestare l’idoneità dei dati del concessionario a fondare l’accertamento; la Corte, però, non la interpreta nel senso di escludere l’uso dei dati telematici quando il collegamento era funzionante.
Richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte non ravvisa una violazione idonea a infirmare l’accertamento fondato sui dati comunicati dal concessionario.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dalla ricorrente in tema di decadenza dall’azione accertativa; la censura non è stata accolta perché il tema è stato ritenuto non decisivo nel modo prospettato.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per la validità della sottoscrizione dell’avviso; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per sostenere la nullità dell’atto sottoscritto da soggetto non legittimato; la Corte non esamina nel merito la doglianza per novità.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Utilizzato per dichiarare inammissibile una parte della censura sul primo motivo, poiché la sentenza d’appello aveva confermato quella di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i dati comunicati dal concessionario possono costituire base idonea per l’accertamento dei maggiori ricavi del gestore quando risultino riferiti a un periodo in cui il collegamento telematico era funzionante.
- Le decisioni della Corte dei conti che riguardano la responsabilità amministrativa del concessionario non sono automaticamente decisive nel giudizio tributario sulla legittimità dell’accertamento del reddito del contribuente.
- Il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito: il giudice può riformare o rideterminare la pretesa fiscale e non è vincolato a un annullamento meramente demolitorio dell’atto.
- Nel processo tributario non sono ammissibili in cassazione questioni nuove, come la dedotta invalidità della sottoscrizione dell’avviso, se non risultano già prospettate nei gradi di merito.
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, le censure che non superano il vaglio dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. possono essere dichiarate inammissibili nei limiti previsti dalla norma.
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