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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33236/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato in data 12/02/2016 per effetto della decadenza ex art. 55‑bis d.lgs. n.165/2001 (formulazione ratione temporis d.lgs. 150/2009). Il nodo centrale era la presunta tardività dell'apertura del procedimento disciplinare: il ricorrente sosteneva che la nota prot. 4001 del 24/11/2010, con cui l'ufficio dava atto della misura cautelare a suo carico, avrebbe dovuto far decorrere il termine decadenziale per la contestazione; il Comune invece ha ritenuto che quella comunicazione fosse generica e solo successivamente, con la richiesta di reintegro del 23/07/2012 e con gli atti processuali, sia venuta in possesso degli elementi sufficienti per avviare il procedimento disciplinare, successivamente riaperto dopo il passaggio in giudicato della condanna e conclusosi con il licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i giudici di merito nel ritenere che la nota del 24/11/2010 non costituisse una "notizia di infrazione" sufficientemente circostanziata da far decorrere il termine decadenziale per la contestazione disciplinare; pertanto la P.A. non è rimasta indebitamente inerte. Il licenziamento proposto dal Comune, adottato dopo la piena conoscenza dei fatti e il passaggio in giudicato della condanna, è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori e rimborso forfettario 15%, con obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑bis

    art. 55‑bis d.lgs. n.165/2001

    Il termine decadenziale per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione di una "notizia di infrazione" sufficientemente circostanziata; una comunicazione generica o non ufficiale non fa maturare tale termine.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑ter

    art. 55‑ter d.lgs. n.165/2001

    Prevede la facoltà per l'Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare; l'esercizio di tale facoltà è connesso alla disponibilità di elementi probatori sufficienti sulla responsabilità del dipendente.

  • d.lgs. n. 150/2009

    d.lgs. n. 150/2009 (formulazione ratione temporis richiamata)

    Richiamato come la formulazione ratione temporis delle norme disciplinari applicabili al caso; conferma il criterio secondo cui serve piena conoscenza dei fatti per far decorrere i termini.

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento del motivo di cassazione relativo alla violazione e falsa applicazione di norme in materia disciplinare e decorrenza dei termini.

  • codice di procedura penale, art. 656, comma 5

    Richiamato per spiegare che la pena risultava sospesa ai sensi della norma sul procedimento penale, elemento preso in considerazione nella fase disciplinare.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Norma processuale citata per la regolazione del contributo unificato e per l'obbligo dell'ulteriore versamento a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale per aprire un procedimento disciplinare decorre solo dalla acquisizione, da parte dell'ufficio competente, di una "notizia di infrazione" sufficientemente circostanziata da consentire la formulazione di una contestazione specifica e non da semplici o generiche segnalazioni.
  • Una mera notizia di arresto o una comunicazione generica proveniente da terzi non obbliga l'Amministrazione ad aprire immediatamente il procedimento disciplinare; è consentito attendere elementi concreti e riscontri probatori per tutelare il diritto di difesa del dipendente.
  • L'Amministrazione può sospendere l'azione disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale, e può riaprire o avviare il procedimento disciplinare una volta in suo possesso elementi definitivi (es. condanna passata in giudicato) che consentano una contestazione circostanziata.
  • La contestazione è tardiva solo se l'ente rimane ingiustificatamente inerte pur essendo già in possesso degli elementi necessari per procedere; la valutazione della sussistenza di tali elementi è di merito.
  • La normativa e la giurisprudenza tendono a bilanciare l'interesse pubblico a sanzionare comportamenti rilevanti con la tutela della dignità e del diritto di difesa del lavoratore, evitando aperture di procedimenti basate su notizie vaghe o non ufficiali.

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