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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33136/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento dal Fondo di garanzia INPS del T.f.r. maturato prima di luglio 1997 in quanto socio-lavoratore della Cooperativa Portabagagli; sosteneva che la cooperativa aveva accantonato il T.f.r. e che i contributi volontari necessari erano stati effettivamente corrisposti o comunque risultavano dal limitato materiale contributivo accessibile. La questione centrale era l'onere della prova circa il pagamento della contribuzione volontaria richiesta per estendere retroattivamente la tutela del Fondo ai periodi anteriori all'entrata in vigore della L. n. 196/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'estensione retroattiva della L. n. 196/1997 al periodo precedente a luglio 1997 è subordinata all'effettivo versamento della specifica contribuzione volontaria: il ricorrente ha l'onere di allegare e provare tale versamento. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha escluso la prova del pagamento dei contributi per il periodo anteriore a luglio 1997 e ha respinto l'argomento sul presunto giudicato interno relativo alla natura subordinata del rapporto, rilevando che la decisione impugnata non ha riconosciuto un accertamento definitivo su tale punto. Rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre il 15% per spese generali e accessori di legge; è dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggior contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    attribuzione dell'onere della prova: il creditore che agisce per ottenere una prestazione deve allegare e provare il fatto costitutivo (qui il pagamento dei contributi volontari); il debitore prova l'adempimento

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione di merito; Corte ha ritenuto infondate le doglianze rilevate

  • L. n. 196 del 1997, art. 24

    estende l'intervento del Fondo di garanzia INPS ai soci lavoratori di cooperative ma con efficacia retroattiva solo nei casi in cui sia stato effettivamente reso operativo il relativo versamento contributivo volontario

  • L. n. 297 del 1982, art. 2

    richiamata in quanto disciplina originaria del fondo di garanzia per il TFR che la L. 196/1997 estende ai soci

  • D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2

    richiamato in tema di intervento del Fondo di garanzia per i crediti in caso di insolvenza

  • L. n. 142 del 2001, art. 3

    non ha modificato la condizione relativa al pagamento dei contributi volontari per la retroattività dell'art. 24 della L. 196/1997; si limita a dirimere aspetti retributivi minimi per i soci

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    norma processuale richiamata in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato e alla sua eventuale maggiorazione, rilevata dalla Corte

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14076/2010, n. 9479/2016, n. 862/2017, n. 16091/2021, n. 39158/2021, n. 39328/2021 e altre)

    precedenti confermanti il principio che l'estensione retroattiva del Fondo ai soci cooperativi richiede il pagamento dei contributi volontari; i precedenti sono stati richiamati per motivare il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia per periodi anteriori a luglio 1997, il ricorrente (socio lavoratore) deve provare l'effettivo versamento della contribuzione volontaria prevista: la retroattività è condizionata a tale prova.
  • L'onere della prova grava sul creditore che chiede l'intervento del Fondo: è suo compito acquisire e produrre documenti (fogli paga, mod. 01/M, estratti contributivi) che dimostrino il versamento dei contributi.
  • La circostanza che la cooperativa abbia accantonato il TFR o che il lavoratore sia stato definito 'dipendente' nei documenti non sostituisce la prova del pagamento della specifica contribuzione volontaria richiesta per la retroattività.
  • La regola della 'vicinanza della prova' non vale a svantaggio del richiedente: l'ordinamento mette a disposizione strumenti (accesso agli atti della P.A., acquisizione documentale in sede processuale) per ottenere le prove necessarie; l'assenza di tali documenti comporta il rigetto della domanda.
  • Un eventuale accertamento sulla natura subordinata del rapporto può aiutare a sostenere le ragioni del lavoratore, ma non elimina l'onere di provare il versamento dei contributi volontari richiesti dalla norma transitoria.
  • In sede di impugnazione occorre controllare se il resistente (es. INPS) abbia effettivamente dedotto o impugnato specifici accertamenti di merito: l'assenza di gravame su determinati punti può influire sull'efficacia delle contestazioni processuali.
  • Chi intende agire in situazione analoga dovrebbe, prima di proporre giudizio, tentare l'acquisizione preventiva di tutta la documentazione contributiva tramite accesso agli atti o richiesta alla cooperativa, e valutare l'eventuale utilizzo di mezzi processuali per ottenere documenti in possesso di terzi.

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