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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33130/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La cooperativa impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto all'agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 381/1991 per non aver raggiunto la soglia prevista ("almeno il trenta per cento") di persone svantaggiate tra i lavoratori della cooperativa. La questione centrale era se la base di calcolo della percentuale dovesse comprendere tutti gli occupati (anche parasubordinati) o soltanto i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la norma debba essere interpretata alla luce della finalità favorire l'inserimento "subordinato" dei soggetti svantaggiati. Ha stabilito che la percentuale del 30% va calcolata con riferimento ai lavoratori subordinati della cooperativa (compresi i soci lavoratori nella loro qualificazione come subordinati secondo la disciplina antecedente alla riforma del 2001), escludendo dalla base di calcolo i rapporti parasubordinati. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato gli atti alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • legge 8 novembre 1991, n. 381

    art. 1, comma 1; art. 4, commi 2 e 3

    La Cassazione interpreta l'art. 4, comma 2 come riferito ai "lavoratori subordinati" della cooperativa: la soglia del 30% deve essere calcolata confrontando lavoratori svantaggiati subordinati e l'insieme dei lavoratori subordinati, perché la disciplina mira a favorire l'assunzione subordinata dei soggetti svantaggiati e gli sgravi contributivi riguardano retribuzioni soggette a contribuzione ordinaria.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini)

    Richiamata per spiegare l'origine della Gestione separata INPS e la distinzione tra lavoro subordinato e rapporti parasubordinati introdotta successivamente, motivo per cui la legge 1991 non poteva avere in mente i parasubordinati come base di calcolo degli sgravi.

  • legge 7 aprile 2000, n. 142 (riforma relativa al rapporto del socio lavoratore)

    legge n. 142 del 2001 citata nel testo

    Evidenziata per ricordare che solo successivamente è stata prevista una disciplina espressa che ammette che il socio possa avere diversi tipi di rapporti di lavoro; prima di tale riforma il socio lavoratore era generalmente considerato prestatore subordinato.

  • circolare INPS n. 188/1994

    circolare n. 188 del 17 giugno 1994

    La circolare amministrativa indicava che ai fini del computo del 30% si deve fare riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ovverosia "soci e dipendenti"; la Corte la considera coerente con l'interpretazione che identifica, per l'epoca, soci e dipendenti come lavoratori subordinati.

  • legge 12 marzo 1999, n. 68

    Richiamata a titolo comparativo: la normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette utilizza criteri che nel tempo sono stati interpretati facendo riferimento ai "dipendenti" come base di calcolo, confermando l'orientamento di esclusione dei parasubordinati nelle basi percentuali.

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296 (rif. TFR e limiti dimensionali)

    Esempio normativo recente che riferisce limiti dimensionali a lavoratori con contratto di lavoro subordinato, usato dalla ricorrente per sostenere l'omogeneità del parametro da considerare.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8-bis (convertito)

    Citato esclusivamente in relazione alle conclusioni presentate dal Procuratore Generale nei termini previsti dalla norma; non incide sul merito sostanziale della questione di diritto trattata.

Massime di principio

  • La percentuale minima "almeno il trenta per cento" prevista dall'art. 4, comma 2, legge n. 381/1991 va calcolata con riferimento ai lavoratori subordinati della cooperativa e non a tutti gli occupati indipendentemente dal tipo di rapporto.
  • I benefici contributivi di cui al comma 3 (esenzione) si applicano alle retribuzioni assoggettate a contribuzione ordinaria: pertanto non hanno senso se la base di calcolo includesse tipologie contrattuali con regimi contributivi distinti (es. Gestione separata per parasubordinati).
  • Nelle cooperativa sociali la qualificazione dei soci lavoratori dipende dalla disciplina temporale: per i fatti anteriori alle riforme che hanno diversificato i rapporti, i soci erano in generale considerati lavoratori subordinati ai fini previdenziali.
  • Le circolari amministrative (es. INPS) possono offrire interpretazioni utili ma non vincolanti; la loro indicazione rafforza tuttavia l'interpretazione giurisprudenziale quando coerente con la ratio della norma.
  • In situazioni analoghe va privilegiata un'interpretazione conforme alla finalità della norma: promuovere l'inserimento subordinato dei soggetti svantaggiati; pertanto, per ottenere sgravi, occorre dimostrare che i soggetti svantaggiati costituiscono almeno il 30% dei lavoratori subordinati.

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