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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33233/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive decorrenti dal 1.1.2011 per aver svolto, a suo dire, "superiori mansioni" corrispondenti al profilo di Collaboratore amministrativo-professionale esperto (categoria DS) previsto dal CCNL comparto Sanità, affermando di avere funzioni di coordinamento e responsabilità tipiche della categoria DS.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le prove fornite non dimostrassero la sicura e piena riconducibilità delle attività svolte dalla Coppola al profilo DS: le mansioni dedotte rientravano nelle declaratorie della categoria D e mancava il "quid pluris" (responsabilità per i risultati, ampia discrezionalità operativa, direzione e coordinamento di risorse, iniziativa di programmazione e funzioni di verifica della qualità) caratterizzante la DS. La Corte ha inoltre chiarito che il caso non rientrava nelle regole di prima applicazione/transitorie (art.10 CCNL biennio 2000-2001) ma nel sistema ordinario di classificazione a regime. Spese di giudizio a carico della ricorrente: esborsi euro 200,00, compensi euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso forfetario 15%, e possibile ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 43/2006

    Inserita tra le norme richiamate a corredo dell'argomentazione, ma la decisione è fondata principalmente sul confronto tra le declaratorie contrattuali; la legge non ha consentito di ribaltare la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.

  • Accordo Collettivo Nazionale per il comparto Sanità

    CCNL 7.4.1999 (art. 28 e Allegato 1) e riferimento al CCNL biennio economico 2000-2001 (art. 10)

    La Corte ha applicato le declaratorie contrattuali per i profili D e DS: la DS richiede autonomia più ampia, responsabilità per i risultati, direzione e coordinamento di risorse e iniziativa di programmazione; le mansioni della ricorrente sono state ritenute compatibili con la categoria D, non essendo dimostrato il salto qualitativo richiesto per la DS.

  • Costituzione

    Richiamato nel quadro normativo generale (principio della retribuzione proporzionata), ma la valutazione concreta dell'inquadramento è stata rimessa al raffronto delle attività svolte con le declaratorie contrattuali.

  • d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come parte del quadro normativo relativo al pubblico impiego; non ha modificato l'esigenza probatoria a carico del lavoratore per dimostrare lo svolgimento stabile di funzioni DS.

  • codice civile

    Art. 2103 (inquadramento e mansioni) usato come riferimento per l'indagine sulla corrispondenza tra mansioni concrete e profilo contrattuale; i richiami civili sono stati utilizzati in termini generali per fondare il confronto giuridico-fattuale.

  • codice di procedura civile

    La Corte ha respinto la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che i giudici di merito si siano limitati a valutare le mansioni dedotte dalla ricorrente e a confrontarle con i profili contrattuali.

  • d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater (e riferimento al comma 1-bis)

    La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto nelle ipotesi indicate dalla norma.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento di una categoria superiore (es. DS) il lavoratore deve provare lo svolgimento stabile e concreto di attività che non solo richiedono coordinamento, ma implicano responsabilità per i risultati, ampia discrezionalità operativa, direzione/gestione di risorse umane e iniziativa di programmazione.
  • Il giudice confronta le attività effettivamente svolte con le declaratorie del contratto collettivo: non è sufficiente affermare mansioni superiori; è necessario dimostrare il "quid pluris" qualitativo e quantitativo rispetto al profilo di provenienza.
  • Le norme transitorie di prima applicazione (es. art.10 CCNL biennio 2000-2001) si applicano solo se ricorrono i presupposti temporali e materiali; influiscono solo nei casi di prima applicazione e non sostituiscono la valutazione ordinaria a regime.
  • Le censure processuali sul superamento dei limiti della domanda (art.112 c.p.c.) non prevalgono se i giudici di merito valutano le mansioni dedotte e le confrontano con i profili contrattuali: il controllo di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione del principio, non rifà la valutazione probatoria.
  • In caso di soccombenza del lavoratore sono normalmente liquidate spese e oneri (compensi, esborsi, contributo unificato); pertanto chi promuove azioni per inquadramento superiore deve considerare il rischio economico della perdita.

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