Cassazione Civile, Sentenza n. 33233/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive decorrenti dal 1.1.2011 per aver svolto, a suo dire, "superiori mansioni" corrispondenti al profilo di Collaboratore amministrativo-professionale esperto (categoria DS) previsto dal CCNL comparto Sanità, affermando di avere funzioni di coordinamento e responsabilità tipiche della categoria DS.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le prove fornite non dimostrassero la sicura e piena riconducibilità delle attività svolte dalla Coppola al profilo DS: le mansioni dedotte rientravano nelle declaratorie della categoria D e mancava il "quid pluris" (responsabilità per i risultati, ampia discrezionalità operativa, direzione e coordinamento di risorse, iniziativa di programmazione e funzioni di verifica della qualità) caratterizzante la DS. La Corte ha inoltre chiarito che il caso non rientrava nelle regole di prima applicazione/transitorie (art.10 CCNL biennio 2000-2001) ma nel sistema ordinario di classificazione a regime. Spese di giudizio a carico della ricorrente: esborsi euro 200,00, compensi euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso forfetario 15%, e possibile ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
legge n. 43/2006
Inserita tra le norme richiamate a corredo dell'argomentazione, ma la decisione è fondata principalmente sul confronto tra le declaratorie contrattuali; la legge non ha consentito di ribaltare la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.
Accordo Collettivo Nazionale per il comparto Sanità
CCNL 7.4.1999 (art. 28 e Allegato 1) e riferimento al CCNL biennio economico 2000-2001 (art. 10)
La Corte ha applicato le declaratorie contrattuali per i profili D e DS: la DS richiede autonomia più ampia, responsabilità per i risultati, direzione e coordinamento di risorse e iniziativa di programmazione; le mansioni della ricorrente sono state ritenute compatibili con la categoria D, non essendo dimostrato il salto qualitativo richiesto per la DS.
Costituzione
Richiamato nel quadro normativo generale (principio della retribuzione proporzionata), ma la valutazione concreta dell'inquadramento è stata rimessa al raffronto delle attività svolte con le declaratorie contrattuali.
d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come parte del quadro normativo relativo al pubblico impiego; non ha modificato l'esigenza probatoria a carico del lavoratore per dimostrare lo svolgimento stabile di funzioni DS.
codice civile
Art. 2103 (inquadramento e mansioni) usato come riferimento per l'indagine sulla corrispondenza tra mansioni concrete e profilo contrattuale; i richiami civili sono stati utilizzati in termini generali per fondare il confronto giuridico-fattuale.
codice di procedura civile
La Corte ha respinto la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che i giudici di merito si siano limitati a valutare le mansioni dedotte dalla ricorrente e a confrontarle con i profili contrattuali.
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater (e riferimento al comma 1-bis)
La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto nelle ipotesi indicate dalla norma.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento di una categoria superiore (es. DS) il lavoratore deve provare lo svolgimento stabile e concreto di attività che non solo richiedono coordinamento, ma implicano responsabilità per i risultati, ampia discrezionalità operativa, direzione/gestione di risorse umane e iniziativa di programmazione.
- Il giudice confronta le attività effettivamente svolte con le declaratorie del contratto collettivo: non è sufficiente affermare mansioni superiori; è necessario dimostrare il "quid pluris" qualitativo e quantitativo rispetto al profilo di provenienza.
- Le norme transitorie di prima applicazione (es. art.10 CCNL biennio 2000-2001) si applicano solo se ricorrono i presupposti temporali e materiali; influiscono solo nei casi di prima applicazione e non sostituiscono la valutazione ordinaria a regime.
- Le censure processuali sul superamento dei limiti della domanda (art.112 c.p.c.) non prevalgono se i giudici di merito valutano le mansioni dedotte e le confrontano con i profili contrattuali: il controllo di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione del principio, non rifà la valutazione probatoria.
- In caso di soccombenza del lavoratore sono normalmente liquidate spese e oneri (compensi, esborsi, contributo unificato); pertanto chi promuove azioni per inquadramento superiore deve considerare il rischio economico della perdita.
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