Cassazione Civile, Ordinanza n. 21897/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA 2017, emessa a seguito del disconoscimento di una compensazione effettuata mediante utilizzo di un credito asseritamente maturato da una società terza, nell'ambito di un'operazione di accollo del debito tributario. In primo grado il giudice aveva dichiarato inammissibile l'intervento dell'Agenzia delle entrate e il ricorso nei confronti dell'Agente della riscossione per difetto di legittimazione passiva. In appello la società ha sostenuto la legittimità della compensazione con credito di soggetto diverso, richiamando l'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e l'art. 8 dello Statuto del contribuente, e ha contestato la pretesa tributaria. In Cassazione ha dedotto: 1) omesso esame del motivo di appello sull'ammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle entrate; 2) illogicità della motivazione della sentenza d'appello, che avrebbe confermato la decisione di primo grado ma poi deciso nel merito come se il contraddittorio fosse regolarmente instaurato; 3) violazione delle norme sulla compensazione tributaria e sull'accollo, assumendo che, prima del d.l. n. 124 del 2019, non esistesse un divieto di compensare il debito accollato con crediti dell'accollante e che l'accollo rendesse l'accollante debitore verso l'erario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse della contribuente a dolersi dell'ammissione dell'intervento dell'Agenzia delle entrate, interesse che semmai apparteneva all'Ufficio. Ha respinto il secondo motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., osservando che la CTR, pur con formulazione non perfettamente lineare, aveva in sostanza riconosciuto la legittimazione dell'Agenzia a partecipare al giudizio e aveva deciso nel merito in senso favorevole all'Amministrazione. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, in tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debiti erariali ha efficacia di accollo interno verso l'Amministrazione finanziaria, con permanenza del solo accollato quale debitore verso l'erario; ne consegue che, in mancanza di identità soggettiva tra debito e credito, l'accollante non può compensare i propri crediti con i debiti tributari accollati, né l'accollato può pretendere che i propri debiti si estinguano con i crediti dell'accollante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata Amministrazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
La doglianza sulla mancata considerazione dell'intervento dell'Ufficio è stata ritenuta priva di interesse in capo alla contribuente.
art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997
La compensazione tributaria è ammessa nei limiti previsti dalla legge e presuppone, di regola, l'identità soggettiva tra debito e credito; non consente la compensazione tra soggetti distinti in assenza di specifica previsione normativa o adesione dell'Amministrazione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa legittimità dell'operazione; la Corte non ne ha ricavato un divieto di restrizione dell'orientamento seguito dai giudici di merito.
L'accollo negoziale di debiti tributari non trasferisce verso l'erario la qualità di debitore all'accollante, ma opera come accollo interno nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone il dispositivo di rigetto.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019
Richiamato come intervento legislativo successivo che ha confermato l'indirizzo restrittivo, introducendo un divieto generale di compensazione dei debiti fiscali accollati.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte che deduce un vizio relativo all'ammissione dell'intervento di un terzo deve dimostrare un interesse proprio e attuale a ottenere quella statuizione; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La motivazione della sentenza va letta nel suo complesso: un'imprecisione lessicale nel dispositivo o nella parte motiva non determina cassazione se dalla decisione emerge chiaramente la volontà del giudice di definire la controversia nel merito.
- In tema di debiti tributari accollati, l'accollo negoziale verso l'Amministrazione finanziaria ha efficacia interna, sicché il debitore verso l'erario resta l'accollato.
- La compensazione in materia tributaria è istituto di stretta legalità e, salvo specifiche previsioni, richiede l'identità soggettiva tra titolare del credito e titolare del debito; non è utilizzabile per compensare debiti di un soggetto con crediti di un terzo.
- In assenza di adesione dell'Amministrazione finanziaria e di prova dell'effettiva esistenza/utilizzabilità del credito opposto, il Fisco può legittimamente negare la compensazione e recuperare il debito residuo.
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