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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 29633 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano, che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 ritenendo inapplicabile retroattivamente la presunzione legale prevista dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2. L'Ufficio sosteneva che, anche senza applicare retroattivamente tale presunzione, i dati della cosiddetta "lista Falciani" e gli altri elementi disponibili potessero fondare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti circa l'esistenza di redditi non dichiarati detenuti presso HSBC Ginevra. Contestava inoltre l'omessa considerazione della presunzione di fruttuosità prevista dal D.L. n. 167 del 1990, art. 6.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, precisando che la presunzione legale introdotta dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, è sostanziale e non può essere applicata retroattivamente all'anno 2007. Tuttavia, ciò non impedisce all'Amministrazione di dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici, anche basate su un solo elemento purché grave e preciso. I dati bancari della lista Falciani sono stati ritenuti utilizzabili come elementi indiziari. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione dei tabulati bancari, degli altri elementi probatori e della presunzione di fruttuosità prevista dal D.L. n. 167 del 1990, art. 6. La CTR dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito nella L. n. 102 del 2009

    Gli investimenti o le attività di natura finanziaria, detenuti in Stati a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di dichiarazione, si presumono costituiti con redditi sottratti alla tassazione.

    La disposizione introduce una presunzione legale di evasione di natura sostanziale. Non essendo prevista un'efficacia retroattiva, non può essere applicata agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, ma la sua non applicabilità non esclude il ricorso alle presunzioni semplici.

  • D.L. n. 167 del 1990, art. 4

    Prevede l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le disponibilità finanziarie detenute all'estero. La violazione di tale obbligo può costituire un elemento indiziario rilevante nella ricostruzione di redditi non dichiarati.

  • D.L. n. 167 del 1990, art. 6

    Stabilisce una presunzione di fruttuosità delle disponibilità finanziarie detenute all'estero. Secondo la Corte, tale norma non poneva un problema di applicazione retroattiva nel caso esaminato e poteva concorrere alla determinazione del maggior reddito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 2

    Consente la rettifica del reddito delle persone fisiche anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La prova presuntiva può fondarsi anche su un unico elemento, se dotato di elevata forza probatoria.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Disciplinano il ragionamento presuntivo: da un fatto noto il giudice può desumere un fatto ignoto mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e, ove siano più di uno, concordanti.

  • Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977

    Consente lo scambio di informazioni fiscali tra autorità degli Stati membri. I dati bancari trasmessi dall'autorità francese a quella italiana possono essere utilizzati nel procedimento tributario, anche se acquisiti originariamente con modalità irregolari, salvo specifici divieti di legge o violazioni di diritti fondamentali.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 3

    È richiamata nel motivo di ricorso in relazione ai principi di irretroattività e di efficacia temporale delle norme tributarie, anche se la decisione fonda principalmente la soluzione sulla natura sostanziale della presunzione prevista dal D.L. n. 78 del 2009.

Massime di principio

  • Una presunzione legale sostanziale introdotta dopo l'anno d'imposta contestato non può essere applicata retroattivamente, salvo un'espressa previsione legislativa.
  • L'inapplicabilità retroattiva di una presunzione legale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di provare l'evasione mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Anche un singolo elemento indiziario può essere sufficiente, se presenta un'elevata valenza probatoria; i dati bancari esteri possono assumere tale valore, soprattutto se accompagnati dall'omessa dichiarazione delle attività.
  • La mancata indicazione di disponibilità finanziarie detenute all'estero, specialmente in Paesi a fiscalità privilegiata, può costituire un elemento rilevante nel ragionamento presuntivo, ma il giudice deve comunque valutarne concretamente gravità e precisione.
  • Il giudice non può annullare integralmente l'accertamento limitandosi a escludere una sola presunzione: deve esaminare autonomamente tutte le altre basi normative e probatorie dell'atto, comprese eventuali presunzioni di fruttuosità.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività del debito tributario: la Commissione tributaria deve svolgere una nuova valutazione di merito secondo i principi indicati dalla Corte.

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