Sentenza del 14/11/2019 n. 942 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica - la prescrizione quinquennale si interrompe con la ricezione dell'atto da parte del destinatario - Sussite - Per interrompere il termine di prescrizione l'atto deve essere spedito e giungere al destinatario entro il 31 dicembre (incluso) del quinto anno successivo - Sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. xxx del 6 dicembre 2017, relativo a diverse annualità a partire dal 2012, sostenendo che la pretesa relativa all'anno d'imposta 2012 fosse prescritta. L'avviso era stato ritirato presso l'ufficio postale il 9 gennaio 2018. Secondo la contribuente, il termine quinquennale per l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2017 e la notifica non poteva considerarsi tempestiva se l'atto non era giunto a destinazione entro tale data.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo che il Comune esercitasse il potere di accertamento e non direttamente il diritto alla riscossione. In appello, invece, la Commissione ha accolto le ragioni della contribuente. Per l'annualità 2012, trattandosi di omessi versamenti, il termine decorreva dalla fine del 2012 e scadeva il 31 dicembre 2017. Non era sufficiente dimostrare la spedizione dell'avviso entro tale data: il Comune avrebbe dovuto provare anche la ricezione entro il 31 dicembre 2017. Poiché l'avviso di ricevimento documentava soltanto la spedizione e non la consegna, la pretesa relativa al 2012 è stata annullata, con esclusione anche dei relativi interessi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 1, commi 161 e 171, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Il Comune può notificare gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Per gli omessi o parziali versamenti IMU, il termine quinquennale per l'accertamento decorre dalla scadenza dell'anno d'imposta e termina il 31 dicembre del quinto anno successivo. Per l'IMU 2012, il termine scadeva il 31 dicembre 2017.
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato dalla sentenza di primo grado in relazione alla separazione tra attività di accertamento e attività di riscossione.
La distinzione tra potere di accertare il tributo e attività successiva di riscossione non elimina né sospende il termine entro cui il Comune deve notificare validamente l'avviso di accertamento.
Cassazione civile, sentenza n. 19143/2017
Per interrompere il termine di prescrizione non basta che l'atto sia spedito entro il termine; è necessario che giunga al destinatario entro la medesima data.
La tempestività della notifica, ai fini dell'interruzione del termine, richiede la prova della ricezione dell'atto entro il termine finale applicabile, non soltanto la prova della spedizione.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento tributario soggetti a termine quinquennale, occorre individuare con precisione l'anno d'imposta, la natura della violazione e la data finale entro cui l'atto deve essere notificato.
- In caso di omesso o parziale versamento, il termine di accertamento decorre dalla scadenza dell'anno in cui il pagamento doveva essere eseguito e termina il 31 dicembre del quinto anno successivo.
- La semplice spedizione dell'avviso entro l'ultimo giorno utile non è necessariamente sufficiente: l'ente deve poter dimostrare anche la ricezione dell'atto da parte del destinatario entro il termine previsto.
- Quando l'amministrazione produce soltanto la prova della spedizione e non quella della consegna tempestiva, la parte dell'accertamento relativa all'annualità ormai decaduta o prescritta può essere annullata.
- L'annullamento dell'imposta riferita a una determinata annualità comporta normalmente anche l'eliminazione degli interessi e degli altri accessori collegati a quella medesima pretesa.
- La distinzione tra accertamento e riscossione non consente all'ente impositore di superare i termini previsti per la notifica dell'avviso di accertamento.
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