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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 852 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento IVA relativo al 2007. L'Ufficio contestava alla società l'utilizzo di fatture emesse da M. s.r.l., ritenuta società cartiera priva di una reale sede operativa e coinvolta in una frode carosello. Gli elementi indicati comprendevano la breve durata dell'attività di M., l'indirizzo fittizio, il mancato versamento dell'IVA, la consegna diretta dei veicoli dalla Germania o dalla Polonia ai clienti finali e la rivendita in Italia a prezzi inferiori a quelli di acquisto. Secondo l'Agenzia, tali circostanze dimostravano l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevole partecipazione della contribuente alla frode. La società ha sostenuto che gli acquisti erano effettivi, che le fatture e le dichiarazioni IVA erano regolari e che mancavano prove sufficienti della frode.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e annullato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che gli elementi raccolti dall'Ufficio costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. Una volta forniti tali elementi, spettava alla contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni e la propria estraneità alla frode, onere che non è stato ritenuto assolto. È stata quindi confermata la legittimità dell'avviso di accertamento, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.340,00 in favore dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione IVA è escluso quando l'imposta deriva da operazioni inesistenti, anche sotto il profilo soggettivo.

  • Art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La fattura è un documento idoneo a rappresentare l'operazione, ma non impedisce all'Amministrazione di contestarne l'inesistenza sulla base di presunzioni; in caso di contestazione fondata, il contribuente deve provare l'effettività dell'operazione.

  • Art. 26, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina delle variazioni IVA non consente di mantenere il beneficio fiscale derivante da fatture relative a operazioni inesistenti.

  • Artt. 39, comma 1, lett. d), e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 54, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia di IVA, l'accertamento può essere fondato su elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.

  • Art. 2697, comma 2, del codice civile

    Quando l'Amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare il fatto impeditivo o costitutivo del diritto alla detrazione, ossia l'effettività dell'operazione e la legittimità del beneficio.

  • Corte di Giustizia CE, cause riunite C-439/04 e C-440/04, sentenza 6 luglio 2009

    La tutela del soggetto passivo che ignora la frode altrui presuppone la buona fede; essa non opera quando il contribuente utilizza volontariamente documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta della frode: può utilizzare presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
  • Quando l'Ufficio dimostra elementi anomali come l'assenza di una sede reale, la natura di società cartiera, il mancato versamento dell'IVA, prezzi antieconomici o consegne incompatibili con la fatturazione, l'onere probatorio si trasferisce sul contribuente.
  • La disponibilità effettiva dei beni non è sufficiente a garantire la detrazione IVA: il beneficio può essere negato anche quando l'operazione è inesistente solo soggettivamente, cioè quando il bene è stato acquistato da un soggetto diverso da quello indicato in fattura.
  • La regolarità formale delle fatture e della contabilità non prevale su elementi sostanziali che dimostrino l'inesistenza dell'operazione o la partecipazione consapevole a una frode IVA.
  • Per conservare il diritto alla detrazione, il contribuente deve dimostrare non solo l'effettiva movimentazione dei beni, ma anche la correttezza della controparte, la coerenza economica dell'operazione e l'adozione di diligenti verifiche nell'ambito dei rapporti commerciali.
  • La buona fede del contribuente può essere tutelata solo se egli dimostra di non sapere e di non poter ragionevolmente sapere di partecipare a una frode; la conoscenza o la volontaria accettazione di anomalie esclude tale tutela.

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