Sentenza del 14/11/2019 n. 1223 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilità dell'appello per associazione non riconosciuta - Estinzione e liquidazione di una società non riconosciuta - Cessazione della capacità processuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato gli avvisi di accertamento fiscali relativi alle annualità 2009 e 2011, contestando, tra l'altro, il difetto di sottoscrizione e di motivazione degli atti, l'assenza di contraddittorio preventivo, l'errata valutazione dell'inerenza dei costi, il disconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica e la conseguente negazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità degli appelli perché proposti da un'associazione non riconosciuta già estinta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riunito gli appelli e li ha dichiarati inammissibili senza esaminare i motivi di merito. L'associazione risultava cessata il 31 gennaio 2017 e, trattandosi di ente non riconosciuto, l'estinzione si era verificata immediatamente, con conseguente perdita della capacità processuale. Il legale rappresentante aveva proposto l'appello soltanto in nome dell'associazione e non anche personalmente. Sono quindi divenute definitive le sentenze di primo grado e gli avvisi di accertamento impugnati. L'appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per le spese del giudizio.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 29, 30, 31 e 32
Le disposizioni prevedono il procedimento di liquidazione applicabile alle associazioni riconosciute; tale procedimento non si applica automaticamente alle associazioni non riconosciute.
Disposizioni di attuazione del codice civile, art. 11
La disciplina richiamata riguarda il procedimento di liquidazione delle associazioni riconosciute e non impedisce l'estinzione immediata dell'associazione non riconosciuta al verificarsi della relativa causa estintiva.
Legge n. 398/1991
Prevede agevolazioni fiscali per gli enti sportivi dilettantistici; nel merito, l'Agenzia delle Entrate ne aveva negato l'applicazione ritenendo non provata la natura di associazione sportiva dilettantistica.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
È stato invocato dall'appellante in relazione alla validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento e alla mancata allegazione della delega di firma, ma il motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità dell'appello.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
È stato richiamato dall'appellante per contestare l'emissione dell'accertamento senza previo contraddittorio; anche questa censura non è stata esaminata.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 52, comma 2
È stato invocato per chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ma la richiesta è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Codice civile, art. 93
È stato richiamato dall'appellante per chiedere la distrazione delle spese in favore del difensore; la richiesta non ha trovato accoglimento, essendo l'associazione risultata soccombente.
Cassazione, sentenze n. 20252/2015 e n. 9541/2016; ordinanza n. 6383/2018
Secondo il principio richiamato, l'associazione non riconosciuta già estinta non ha capacità processuale e non può validamente proporre impugnazioni; il difetto può essere rilevato anche d'ufficio.
Massime di principio
- Un'associazione non riconosciuta si estingue immediatamente al verificarsi della causa estintiva prevista dalla legge, dallo statuto o dall'assemblea, senza necessità di applicare il procedimento formale di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute.
- Dopo l'estinzione, l'associazione perde la capacità processuale: gli atti giudiziari proposti in suo nome, compreso l'appello, possono essere dichiarati inammissibili anche d'ufficio.
- Il legale rappresentante che intenda far valere personalmente eventuali diritti o responsabilità non può limitarsi ad agire in nome dell'ente estinto, ma deve risultare parte del giudizio anche in proprio, quando ciò sia giuridicamente possibile.
- La declaratoria di inammissibilità impedisce al giudice di esaminare le contestazioni fiscali di merito e comporta, di regola, la definitività della decisione di primo grado e degli atti impositivi.
- Prima di proporre un ricorso o un appello occorre verificare l'attuale esistenza dell'ente e la sua capacità processuale, oltre alla corretta individuazione della parte che agisce.
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