Sentenza del 14/11/2019 n. 1221 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Trattamento di fine mandato - Accantonamento - Limiti alla deducibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale di un accantonamento di 40.000 euro effettuato nel 2014 dalla XXX S.p.A. a titolo di trattamento di fine mandato (TFM) in favore del presidente del consiglio di amministrazione. L'Amministrazione aveva ritenuto deducibile soltanto l'importo calcolato secondo i limiti previsti per il trattamento di fine rapporto (TFR), determinando un maggior reddito imponibile di 15.556 euro e recuperando 4.278 euro di IRES, oltre a sanzioni e accessori. Le società sostenevano invece che la quantificazione del TFM, essendo stata deliberata dagli organi societari e prevista da un accordo precedente, rientrasse nell'autonomia contrattuale e imprenditoriale e fosse integralmente deducibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo corretto il recupero fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate. La decisione ha stabilito che l'autonomia civilistica della società nel determinare un TFM superiore non comporta la deducibilità fiscale integrale dell'accantonamento. Ai fini fiscali, la quota deducibile è soggetta al limite quantitativo desumibile dai criteri di calcolo del TFR previsti dall'art. 2120 del codice civile e richiamati dalla disciplina tributaria. La parte appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 1.000 euro, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 105 TUIR
La norma è stata interpretata nel senso che gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto, comprese quelle spettanti agli amministratori, sono fiscalmente deducibili entro limiti quantitativi collegati ai criteri previsti per il TFR. L'importo eventualmente accantonato in misura superiore resta valido sul piano civilistico, ma non è deducibile fiscalmente.
Art. 17 TUIR
Comma 1, lettere c), d) e f)
La disposizione è richiamata per l'assimilazione fiscale delle indennità di fine rapporto e delle somme corrisposte in relazione alla cessazione di determinati rapporti, inclusi quelli degli amministratori, ai fini dell'applicazione dei limiti di deducibilità.
Art. 50 TUIR
Comma 1, lettere c) e c-bis)
Gli emolumenti percepiti dagli amministratori sono ricondotti, ai fini fiscali, nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, favorendo il collegamento tra il trattamento fiscale del TFM e quello del TFR.
Art. 2120 codice civile
Il criterio di calcolo del TFR costituisce il parametro per determinare il limite massimo della quota di TFM deducibile fiscalmente, anche se le parti possono stabilire civilisticamente un'indennità maggiore.
Art. 95 TUIR
La norma è richiamata nel contesto della disciplina fiscale dei compensi agli amministratori e delle esigenze antielusive che giustificano limiti alla deducibilità delle somme riconosciute agli organi societari.
Art. 15 D.Lgs. 546/1992
È stato applicato per porre le spese del giudizio d'appello a carico della parte soccombente.
Art. 40-bis DPR 600/1973
È la disposizione procedurale richiamata dall'Ufficio per l'emissione dell'avviso di accertamento relativo al maggior reddito imponibile e alla maggiore IRES.
Massime di principio
- La società può stabilire civilisticamente un TFM anche superiore al limite calcolato con i criteri del TFR, ma la parte eccedente non è automaticamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
- Per valutare la deducibilità fiscale del TFM occorre applicare un limite quantitativo collegato ai criteri dell'art. 2120 del codice civile, richiamati dall'art. 105 TUIR.
- L'autonomia contrattuale e deliberativa della società riguarda la validità e l'ammontare civilistico dell'indennità, ma non determina da sola l'integrale deducibilità fiscale dell'accantonamento.
- Il collegamento fiscale tra TFM e TFR non implica che i due istituti siano identici sul piano civilistico: la convergenza opera esclusivamente per stabilire il limite della deduzione.
- In presenza di un accantonamento TFM eccedente il limite fiscalmente riconosciuto, la quota eccedente deve essere recuperata a tassazione, anche se l'accantonamento è stato deliberato correttamente e previsto da un accordo precedente.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno documentare preventivamente la delibera o l'accordo che istituisce il TFM e determinare separatamente la quota civilisticamente dovuta e quella fiscalmente deducibile.
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