Cassazione Civile, Ordinanza n. 31462/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento IRPEF, IRES, IVA e IRAP per gli anni d’imposta 2007-2008 notificati a una società e ad alcuni soggetti collegati, sul presupposto che prelievi e versamenti bancari non giustificati dovessero essere considerati ricavi non contabilizzati, con conseguenti recuperi a tassazione e irrogazione di sanzioni. In primo grado la C.T.P. annullava quasi tutti gli atti per difetto di sottoscrizione, salvo un avviso relativo al 2008 per la società, ridotto nel quantum. In appello l’Ufficio otteneva un accoglimento solo parziale; i contribuenti proponevano appello incidentale. In cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. aveva erroneamente inteso la sentenza di primo grado, ritenendo che essa avesse dichiarato legittimi tutti gli avvisi per il 2008, mentre invece aveva annullato tutti gli atti tranne uno. I contribuenti, con cinque motivi incidentali, censuravano: la ritenuta validità della sottoscrizione degli avvisi; l’attribuzione ai movimenti sui conti personali dei soci della società come ricavi d’impresa; l’assoggettamento a IVA delle movimentazioni non giustificate; e, infine, il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello, che confermava gli avvisi per il 2007 ma quantificava in motivazione importi apparentemente diversi e incompatibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il quinto motivo del ricorso incidentale dei contribuenti, dichiarando assorbiti gli altri motivi incidentali. Ha ritenuto che la sentenza della C.T.R. fosse affetta da un vizio radicale di motivazione e da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, oltre che da erronea ricostruzione del decisum di primo grado e del thema decidendum in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Ragusa, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente, in materia di imposte dirette, l’utilizzo delle risultanze dei conti bancari ai fini presuntivi, in presenza dei presupposti di legge, per imputare a ricavi i movimenti non giustificati.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA consente la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie non giustificate, secondo la disciplina richiamata dagli atti di accertamento.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalle parti come norma sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la cui mancanza determinerebbe nullità dell’atto.
La sentenza non può pronunciarsi oltre o al di fuori di quanto devoluto; l’erronea individuazione dell’oggetto dell’appello e del contenuto della decisione di primo grado integra vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nei motivi incidentali in relazione all’uso delle risultanze istruttorie e documentali ai fini della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve consentire di individuare la statuizione del giudice; l’assoluta incertezza o il contrasto insanabile con il dispositivo comportano nullità della sentenza.
La nullità della pronuncia consegue al difetto di requisiti essenziali della sentenza, come il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di deduzione dei vizi di legittimità prospettati dalle parti, rispettivamente per violazione di legge e nullità processuali.
Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di riparto dell’onere della prova sulla riferibilità dei movimenti bancari all’attività d’impresa.
art. 54, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma invocata in relazione alla presunzione di imponibilità IVA dei movimenti bancari non giustificati.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito di motivazione della decisione e la sua intelligibilità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria, richiamata in relazione al vizio motivazionale e alla coerenza tra motivazione e dispositivo.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Indica l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, seguito dalla Corte nell’esame dei motivi incidentali.
Massime di principio
- L’interpretazione del contenuto della domanda e dell’oggetto dell’impugnazione è riservata al giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione quando si traduce in un vizio processuale, in particolare in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o in motivazione assolutamente carente.
- Una sentenza è nulla quando motivazione e dispositivo contengono affermazioni tra loro irriducibilmente contrastanti, tali da non consentire di individuare con certezza la statuizione del giudice; non è sufficiente un richiamo a passaggi della motivazione che non eliminino l’incertezza complessiva.
- Nel processo tributario, la corretta individuazione della portata della decisione di primo grado è decisiva per delimitare il thema decidendum in appello; un erroneo presupposto sul contenuto della pronuncia precedente può inficiare la decisione di secondo grado.
- In materia di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, le contestazioni sulla riferibilità dei movimenti all’attività d’impresa e sulla presunzione di imponibilità devono essere affrontate con una motivazione coerente e logicamente verificabile.
- Quando il giudice d’appello conferma un avviso di accertamento ma, nella motivazione, quantifica diversamente la base imponibile rispetto al dispositivo o rispetto agli atti stessi, si determina un vizio insanabile che impone la cassazione con rinvio.
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