Cassazione Penale, Sentenza n. 26997/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di dissequestro dell'oro depositato nel prodotto finanziario "Conto Tesoro" (o, in subordine, del controvalore in denaro). La ricorrente sosteneva di essere terza di buona fede, titolare di un valido contratto di deposito presso EGM S.p.A./Esposito Group Spa, priva di collegamenti con le società indagate, e quindi legittimata alla restituzione del metallo o del suo controvalore. Contestava le motivazioni del GIP e del Tribunale del riesame che avevano ritenuto l'oro indifferenziato rispetto alle rimanenze aziendali e/o già venduto su autorizzazione, nonché l'irricevibilità dell'appello per carenza di novità rispetto al provvedimento genetico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) l'appello cautelare era originariamente inammissibile per genericità e per l'assenza di elementi nuovi rispetto al provvedimento genetico (giudicato cautelare endoprocessuale); (ii) la Corte di legittimità può sindacare le misure reali in Cassazione solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), e qui non sussisteva una motivazione mancante o meramente apparente; (iii) l'oro risultava già venduto su autorizzazione del GIP/amministratore giudiziario, per cui era venuto meno l'interesse concreto al dissequestro del bene materiale; (iv) quanto al controvalore in denaro, la ricorrente, se esclusivamente creditrice, doveva avvalersi della procedura prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (accertamento dei crediti e formazione dello stato passivo) o, se contraente, seguire la disciplina dei contratti amministrati dall'amministratore giudiziario e richiedere le autorizzazioni del giudice delegato. Conseguentemente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad un versamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'appello cautelare contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali; la Corte osserva che l'appello deve rispettare i requisiti di specificità e non riproporre questioni già decise.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge intesa soprattutto come mancanza o mera apparenza della motivazione; non sono sindacabili in questa sede illogicità manifesta o contraddittorietà del ragionamento.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico della parte soccombente e per l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende in caso di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
artt. 52-59 d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)
Individuata come la procedura applicabile ai terzi-creditori per l'accertamento dei crediti e la formazione dello stato passivo quando i beni sequestrati sono destinati a liquidazione; la Corte sottolinea che la via corretta per ottenere il pagamento del controvalore è quella prevista da tale disciplina.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata come collegamento operativo che rimanda alla disciplina antimafia per la tutela dei terzi-creditori nell'ambito dei sequestri su beni aziendali.
Richiamato nel testo come parametro giurisprudenziale per l'esclusione dell'applicazione del criterio del "sequestro per sproporzione" in favore di terzi di buona fede acquirenti anteriori all'inserimento del reato nel catalogo; la Corte segnala che tali questioni non sono decisive nel caso per l'inammissibilità già per altri motivi.
Citato per evidenziare che in mancanza di contestazione di illecito amministrativo a carico dell'ente, può essere escluso il coinvolgimento dell'ente nella fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca del profitto.
Massime di principio
- Se un terzo chiede il dissequestro di beni oggetto di misura cautelare, deve prospettare fatti nuovi o non previamente valutati: le questioni già decise dal provvedimento genetico sono precluse (giudicato cautelare endoprocessuale).
- In Cassazione avverso misure reali la sindacabilità è limitata: è ammissibile il ricorso principalmente per violazione di legge intesa come mancanza o apparente motivazione; contestazioni di mera logicità o contraddittorietà sono rimandate ai mezzi previsti per i vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.).
- Se il bene materiale è stato venduto su autorizzazione dell'autorità (amministratore giudiziario/giudice), viene meno l'interesse concreto al dissequestro e la domanda è inammissibile per difetto di operatività della misura richiesta.
- Quando il terzo è soltanto "creditore" (diritto al controvalore), la via corretta è la procedura di accertamento dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52-59) e non l'impugnazione cautelare immediata; occorre seguire la sequenza di verifica e formazione dello stato passivo.
- Se il terzo è "contraente" in relazione a contratti in corso, la gestione spetta all'amministratore giudiziario salvo autorizzazione del giudice delegato per atti di straordinaria amministrazione; eventuali contestazioni devono seguire i rimedi previsti dalla disciplina specifica.
- Per opporre con efficacia la titolarità su beni sequestrati è utile fornire prove chiare e datate (atto con data certa, documentazione contabile che individui i beni, caveau/identificazione materiale) e dimostrare che non vi è stata confusione contabile o materiale con le rimanenze aziendali.
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