Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che, dopo aver dichiarato l'improcedibilità per alcuni capi, aveva rimodulato la pena per i reati indicati ai capi Al, A2 e B1. Il ricorrente deduceva: (i) intervenuta e rituale remissione di querela per i capi Al e A2 e difetto di motivazione per mancata considerazione della memoria difensiva (eccessiva genericità delle imputazioni); (ii) violazione di legge e motivazione apparente per la mancata acquisizione dei documenti contestati; (iii) vizio di motivazione e questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non riconoscerebbe effetti preclusivi al giudicato amministrativo/disciplinare (presunto bis in idem).
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che per i capi Al e A2 sono intervenute remissioni di querela tempestive e accettate dall'imputato, con estinzione dei reati. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi Al e A2. Ha dichiarato inammissibili per genericità e carenza di specificità gli altri motivi di ricorso in tema di motivazione e mancata acquisizione documentale. Riconoscendo che il capo B1 (truffa aggravata) era un 'satellite' rispetto ai più gravi reati ora estinti, ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per B1 ma ha annullato la decisione sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per la sola determinazione della pena. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e rilevato che la disciplina sulle spese per i reati estinti segue l'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 31 del 19/03/2024, art. 1, lett. b
in vigore dal 4 aprile 2024
La remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato procedibile a querela dell'offeso; tale estinzione va rilevata dal giudice di legittimità purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto e prevale su eventuali cause di inammissibilità.
art. 649 c.p.p.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità nella parte in cui si chiedeva che la norma produca effetti preclusivi in relazione al giudicato amministrativo/disciplinare (ne bis in idem): l'art. 649 non estende automaticamente efficacia preclusiva al giudicato amministrativo/disciplinare e le ragioni addotte dal ricorrente non sono risultate persuasive rispetto alla giurisprudenza consolidata.
art. 340, comma 4, c.p.p.
La disciplina delle spese processuali per i reati estinti per remissione di querela segue la normativa codicistica; l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese processuali anche in relazione ai reati dichiarati estinti.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta tempestivamente e accettata anche in pendenza di ricorso per cassazione, estingue il reato procedibile a querela e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con annullamento senza rinvio sui relativi capi.
- Se i reati principali su cui si fondava la costruzione sanzionatoria vengono estinti, eventuali reati 'satellite' rimasti possono sopravvivere sul piano dell'accertamento della responsabilità, ma la pena potrebbe dover essere riconsiderata: è possibile il rinvio ad altra sezione per determinare la pena in relazione alla diversa cornice processuale e sostanziale.
- L'omessa menzione di una memoria difensiva nel testo della sentenza incide sulla motivazione solo se la difesa dimostra in modo specifico e puntuale che l'omissione ha determinato un pregiudizio decisivo al giudizio; affermazioni generiche o la mera riproduzione del contenuto della memoria sono inammissibili come motivo autonomo di annullamento.
- Le doglianze generiche sulla presunta apparente motivazione o sulla mancata acquisizione di documenti non superano i requisiti di specificità richiesti in Cassazione; il ricorso deve confrontarsi in termini concreti e puntuali con i passaggi decisionali della sentenza impugnata.
- Le questioni di compatibilità costituzionale relative all'art. 649 c.p.p. in ordine alla sua efficacia rispetto a provvedimenti amministrativi o disciplinari sono difficili da accogliere se la giurisprudenza di legittimità ritiene che la norma non produca automaticamente effetti preclusivi; è necessario un argomentare forte e circostanziato per superare la giurisprudenza consolidata.
- Anche quando reati vengono estinti per remissione di querela, la regola sulle spese processuali (art. 340, c.4 c.p.p.) può comportare l'imposizione di spese a carico dell'imputato.
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