Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi principali: 1) violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte territoriale ha revocato d'ufficio la sospensione condizionale della pena senza che il Pubblico Ministero avesse proposto appello; 2) violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 526 c.p.p., per aver la Corte basato la qualificazione delle sostanze sequestrate su una "ricerca su fonti aperte in internet" non acquisite in dibattimento e senza riferire gli estremi, omettendo perizia tecnica; 3) travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione alla natura delle sostanze (uso di elementi esterni e inversione dell'onere della prova); 4) vizio relativo all'elemento soggettivo della ricettazione (l'imputato riteneva di aver acquistato integratori senza prescrizione, elemento che secondo la difesa escludeva la consapevolezza della natura illecita delle sostanze).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, perché la revoca operata dalla Corte d'appello ha violato il divieto di reformatio in peius (il PM non aveva impugnato tale aspetto e la revoca è intervenuta oltre il devoluto). Quanto ai restanti motivi attinenti alla prova della ricettazione, il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto che, sebbene fosse errato l'utilizzo di ricerche internet come prova, tale riferimento era superfluo ai fini della decisione perché i giudici di merito avevano fondato la condanna su elementi utilizzabili (deposizione dell'agente operante sul ritrovamento di confezioni e sull'assenza di AIC, le dichiarazioni confessorie dell'imputato e l'assenza di spiegazione plausibile sulla provenienza delle sostanze senza prescrizione). Pertanto la condanna per ricettazione è stata confermata, salvo la parte relativa alla revoca della sospensione che è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
"Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"
La norma è stata interpretata come divieto espresso di reformatio in peius anche rispetto alla revoca di benefici; la Corte ha confermato che il giudice di appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale quando la cognizione su tale punto non gli sia stata devoluta (salvo i limiti espressamente previsti).
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato in forma cartolare (decisione senza discussione orale).
Rilevato dalla difesa con riferimento al principio del contraddittorio e all'impossibilità di fondare la decisione su prove non acquisite in dibattimento; la Corte ha riconosciuto l'errore nell'uso di ricerche internet ma ha ritenuto l'errore superfluo rispetto ad altri elementi probatori utilizzati correttamente.
Richiamato nella critica alla acquisizione e utilizzazione di elementi informativi non contraddittori; la Corte ha ricordato la necessità del contraddittorio ma ha ritenuto la condanna sorretta da prove legittime.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Invocato per denunciare il travisamento della prova; la Corte di legittimità ha valutato che non sussisteva travisamento idoneo a ribaltare la decisione, avendo i giudici di merito motivato sulla base di deposizioni e confessioni ritenute congrue.
Richiamato in relazione alla classificazione delle sostanze e al reato presupposto; la Corte ha ritenuto che l'elemento materiale e la qualificazione siano stati sufficientemente supportati dalle prove ammesse.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato (inclusa la revoca di benefici) quando è l'unico appellante: la revoca della sospensione condizionale senza devoluzione sul punto configura reformatio in peius e va annullata.
- La possibilità per il giudice di appello di agire oltre il devoluto è limitata e va interpretata restrittivamente; eccezioni previste dalla legge (es. art. 597, comma 5) non autorizzano una revoca d'ufficio oltre i limiti espressi.
- Prove o informazioni acquisite al di fuori dell'istruzione dibattimentale (es. ricerche internet non introdotte nel contraddittorio) non sono utilizzabili; tuttavia, l'uso indebito di tali elementi è rilevante solo se esso ha inciso sulla decisione in presenza di carenza di altre prove legittime.
- Quando la natura tecnica delle sostanze è contestata, l'accertamento tecnico (perizia) è lo strumento corretto; l'assenza di perizia può essere compensata solo se esistono altre prove ammissibili e sufficienti (deposizioni, confessioni, elementi oggettivi sul sequestro).
- L'onere di provare l'elemento materiale e soggettivo del reato resta in capo all'accusa; il giudice non può spostare l'onere sul difensore imponendo che l'imputato dimostri l'inesistenza di quanto asserito dalla pubblica accusa.
- Le confessioni dell'imputato e le deposizioni degli agenti operanti possono essere valutate come prova solida se congruenti e prive di vizi logici, e possono supplire all'assenza di altri accertamenti tecnici quando nel complesso risultano sufficienti a fondare la condanna.
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