Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado e, in particolare, non aveva espressamente deciso sulla richiesta subordinata della ricorrente di eliminare la condizione apposta ai 'doppi benefici' (la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nei certificati penali a richiesta dei privati). La ricorrente sosteneva che la condizione (l'effettivo rilascio dell'immobile occupato) si era già realizzata anteriormente alla decisione di primo grado e pertanto i benefici dovevano operare senza alcuna subordinazione; denunciava l'omessa motivazione della Corte di merito su tale richiesta.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione: avendo la ricorrente provato che la condizione (rilascio dell'immobile) si era già verificata, i benefici vanno ritenuti già operanti in modo incondizionato, per cui non sussisteva un pregiudizio attuale che giustificasse la decisione impugnata. È tuttavia rimasta ferma la possibilità per la ricorrente di adire il giudice dell'esecuzione nel caso in cui gli organi esecutivi continuino a ritenere operante la condizione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali; non ha inflitto la sanzione a favore della Cassa delle ammende per mancanza di colpa nell'iniziativa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Articolazione del motivo di ricorso per omessa motivazione: la ricorrente deduceva omessa motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ha preso in esame la doglianza ma l'ha ritenuta senz'altro rilevante solo se accompagnata dall'interesse concreto all'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della giurisprudenza consolidata per il principio dell'interesse concreto alla impugnazione: se la situazione di fatto/diritto denunciata è già soddisfatta, manca l'interesse a proseguire il gravame.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165
Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165
Giurisprudenza richiamata per il principio consolidato secondo cui l'interesse concreto all'impugnazione è necessario; usata per motivare l'inammissibilità del ricorso in mancanza di tale interesse.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata con riferimento alla sanzione afflittiva a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non applicabile tale sanzione in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se la condizione posta dal giudice per l'operatività di benefici penali si è già realizzata prima della decisione impugnata, il ricorrente può perdere l'interesse concreto all'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La doglianza per omessa motivazione è efficace solo se accompagnata dall'effettivo interesse all'annullamento: è necessario mostrare che sussiste tuttora un pregiudizio o una situazione non risolta dal provvedimento impugnato.
- Quando l'interesse è solo potenziale o la prestazione richiesta è già soddisfatta di fatto, il rimedio corretto può essere l'azione davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere l'esecuzione dei benefici, anziché il ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'aggravio (sanzione per la Cassa delle ammende) è evitabile se non sussiste colpa o mala fede nella proposizione del gravame.
- Per evitare l'inammissibilità è opportuno allegare e documentare chiaramente l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'impugnazione (ad es. prova che l'organo esecutivo mantiene un comportamento lesivo nonostante la realizzazione della condizione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26910/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →