Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva riformato, in parte, la decisione del GUP. Le censure principali riguardavano: 1) per Liotta, vizio di motivazione rispetto alla qualificazione di taluni episodi come estorsione consumata anziché tentata, contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 2 c.p., critica della valutazione delle intercettazioni e richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche per confessione; 2) per Silvia, impugnazione della valutazione probatoria delle intercettazioni sulle cessioni di stupefacenti (affermando che si trattava di sola 'droga parlata') e contestazione della sussistenza della minaccia e del danno per le estorsioni contestate; 3) per Eroe, deduzione che la condotta contestata (capo 4) fosse finalizzata al recupero di oggetti personali (tessera bancomat e cellulare) e non a costituire estorsione in favore del creditore, con critica della valutazione delle intercettazioni. Inoltre, la difesa di Silvia ha trasmesso in memoria un motivo inedito sul trattamento sanzionatorio e l'integrazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ritenendoli assolutamente generici e manifestamente infondati perché non contestano in modo specifico e puntuale l'apparato motivazionale della sentenza impugnata e si limitano a riproporre valutazioni di merito già svolte e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. È stata altresì dichiarata inammissibile la questione nuova introdotta nella memoria sulla recidiva e il trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento ciascuno di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato i principi per cui la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto e l'apprezzamento delle intercettazioni operato dal giudice di merito salvo manifesta illogicità, e ha sottolineato l'obbligo di specificità dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
norma richiamata per la forma di redazione dei motivi di ricorso ex art. 581 c.p.p.; richiede indicazioni sommarie sui motivi di doglianza
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
base normativa per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per assoluta genericità e manifesta infondatezza dei motivi
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
recupero di argomenti sviluppabili in memoria solo se collegati ai motivi principali; moti nuovi sono ammissibili solo se sono sviluppi giuridici dei motivi originari
art. 581, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
dispone i contenuti essenziali dell'atto di impugnazione in cassazione; i nuovi capi o punti devono essere enunciati nel ricorso originario
consente la condanna alle spese e l'ordine di pagamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen.
aggravante contestata in relazione al ruolo direttivo/organizzativo dell'imputato; la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente sulla base dell'interpretezione dei fatti e degli elementi intercettivi
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
richiamato nel testo come criterio di valutazione della motivazione (viz. mancanza o illogicità della motivazione) ma non ha determinato l'accoglimento dei ricorsi per genericità delle censure
Massime di principio
- La Corte di cassazione è un giudice di legittimità: non può ri-valutare i fatti o le intercettazioni valutate dal giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Motivi generici o che semplicemente ripropongono una diversa lettura del compendio probatorio meritano l'inammissibilità; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
- Nuove censure introdotte in memoria sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo giuridico collegato ai motivi originari e non costituiscono nuovi punti di doglianza sottratti ai termini di impugnazione.
- La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; il ricorso di cassazione deve evidenziare errori logico-giuridici nella motivazione che le recepisce per poter essere esaminato.
- Se si contesta un'aggravante (es. art. 112 c.p.) è necessario dimostrare specificamente quale passaggio probatorio la Corte abbia errato a valutare, indicando le ragioni giuridiche e i punti concreti della motivazione che si ritengono viziati.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve: a) indicare testualmente i passi della sentenza avversata; b) spiegare il vizio logico-giuridico specifico; c) evitare doglianze meramente alternative o ricostruzioni di fatto non supportate da critiche motivazionali puntuali.
- In caso di richieste attenuanti basate su confessione spontanea occorre fornire al giudice elementi fattuali precisi che dimostrino la rilevanza e l'efficacia attenuante, e confrontarsi con la motivazione che le ha rifiutate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26910/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →