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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva riformato, in parte, la decisione del GUP. Le censure principali riguardavano: 1) per Liotta, vizio di motivazione rispetto alla qualificazione di taluni episodi come estorsione consumata anziché tentata, contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 2 c.p., critica della valutazione delle intercettazioni e richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche per confessione; 2) per Silvia, impugnazione della valutazione probatoria delle intercettazioni sulle cessioni di stupefacenti (affermando che si trattava di sola 'droga parlata') e contestazione della sussistenza della minaccia e del danno per le estorsioni contestate; 3) per Eroe, deduzione che la condotta contestata (capo 4) fosse finalizzata al recupero di oggetti personali (tessera bancomat e cellulare) e non a costituire estorsione in favore del creditore, con critica della valutazione delle intercettazioni. Inoltre, la difesa di Silvia ha trasmesso in memoria un motivo inedito sul trattamento sanzionatorio e l'integrazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ritenendoli assolutamente generici e manifestamente infondati perché non contestano in modo specifico e puntuale l'apparato motivazionale della sentenza impugnata e si limitano a riproporre valutazioni di merito già svolte e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. È stata altresì dichiarata inammissibile la questione nuova introdotta nella memoria sulla recidiva e il trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento ciascuno di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato i principi per cui la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto e l'apprezzamento delle intercettazioni operato dal giudice di merito salvo manifesta illogicità, e ha sottolineato l'obbligo di specificità dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    norma richiamata per la forma di redazione dei motivi di ricorso ex art. 581 c.p.p.; richiede indicazioni sommarie sui motivi di doglianza

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    base normativa per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per assoluta genericità e manifesta infondatezza dei motivi

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    recupero di argomenti sviluppabili in memoria solo se collegati ai motivi principali; moti nuovi sono ammissibili solo se sono sviluppi giuridici dei motivi originari

  • art. 581, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    dispone i contenuti essenziali dell'atto di impugnazione in cassazione; i nuovi capi o punti devono essere enunciati nel ricorso originario

  • art. 616, cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese e l'ordine di pagamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen.

    aggravante contestata in relazione al ruolo direttivo/organizzativo dell'imputato; la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente sulla base dell'interpretezione dei fatti e degli elementi intercettivi

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    richiamato nel testo come criterio di valutazione della motivazione (viz. mancanza o illogicità della motivazione) ma non ha determinato l'accoglimento dei ricorsi per genericità delle censure

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è un giudice di legittimità: non può ri-valutare i fatti o le intercettazioni valutate dal giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • Motivi generici o che semplicemente ripropongono una diversa lettura del compendio probatorio meritano l'inammissibilità; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
  • Nuove censure introdotte in memoria sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo giuridico collegato ai motivi originari e non costituiscono nuovi punti di doglianza sottratti ai termini di impugnazione.
  • La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; il ricorso di cassazione deve evidenziare errori logico-giuridici nella motivazione che le recepisce per poter essere esaminato.
  • Se si contesta un'aggravante (es. art. 112 c.p.) è necessario dimostrare specificamente quale passaggio probatorio la Corte abbia errato a valutare, indicando le ragioni giuridiche e i punti concreti della motivazione che si ritengono viziati.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve: a) indicare testualmente i passi della sentenza avversata; b) spiegare il vizio logico-giuridico specifico; c) evitare doglianze meramente alternative o ricostruzioni di fatto non supportate da critiche motivazionali puntuali.
  • In caso di richieste attenuanti basate su confessione spontanea occorre fornire al giudice elementi fattuali precisi che dimostrino la rilevanza e l'efficacia attenuante, e confrontarsi con la motivazione che le ha rifiutate.

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