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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della riforma quoad poenam operata dalla Corte d'Appello: si censurava l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'autore (si sosteneva che i dipendenti avevano riconosciuto il fratello Leonardo e non il ricorrente); si prospettava il riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3 c.p. per l'abbandono del proposito una volta constatata l'assenza di denaro, nonché il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità in forza della sentenza n.86/2024 della Corte Costituzionale; si chiedeva inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche e si deduceva un errore aritmetico nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito riguardo all'attribuzione della responsabilità al ricorrente sulla base delle immagini di videosorveglianza (stesso soggetto nei due episodi), delle caratteristiche fisiche (altezza e cicatrice) e della spiegazione plausibile dell'errore identificativo del personale (forte somiglianza con il fratello e mancata inclusione dell'effigie del prevenuto nel fascicolo fotografico). Ha escluso la desistenza volontaria perché l'azione si è arrestata per cause esterne e non per volontaria rinuncia dell'agente (differenza tra desistenza e recesso attivo). Ha ritenuto infondata la richiesta dell'attenuante della lieve entità in ragione della non minima lesività, delle modalità e del profitto perseguito; ha negato le attenuanti generiche per la recidiva specifica del ricorrente. Ha inoltre dichiarato corretto il computo della pena indicato nel dispositivo (un anno, dieci mesi, sei giorni di reclusione ed euro 344,00 di multa) rispetto a eventuali incongruenze nella motivazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 cod.proc.pen.

    La Corte ha ritenuto che le censure sulla ascrivibilità soggettiva si risolvono in questioni già adeguatamente motivate dai giudici di merito; l'analisi probatoria complessiva (videosorveglianza, descrizioni fisiche) è stata considerata sufficiente a fondare la responsabilità, rendendo aspecifiche le obiezioni difensive.

  • art. 56, comma 3 e 4 cod.pen.

    La Corte ha distinto desistenza volontaria e recesso attivo: la desistenza richiede che l'agente, prima che si produca il meccanismo causale verso l'evento, volontariamente interrompa l'azione; qui l'interruzione è dovuta a fattori esterni (assenza di denaro), per cui non è configurabile la desistenza volontaria, bensì al più potrebbe essere rilevante il recesso attivo se l'agente avesse compiuto atti efficaci per impedire l'evento (circostanza non ravvisata).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    La Corte di legittimità ha richiamato la pronuncia costituzionale ma ha precisato che l'attenuante della lieve entità è riservata ai casi di lesività davvero minima: non è applicabile quando la natura, i mezzi, le modalità e il pericolo connesso al reato denotino una rilevanza non trascurabile, come nella specie (tentata rapina in banca).

  • Riferimenti giurisprudenziali di Sezioni Unite e Sezioni Penali

    La decisione richiama orientamenti di legittimità che chiariscono i confini tra tentativo/desistenza/recesso e i criteri per riconoscere la lieve entità o le attenuanti generiche, nonché il principio che il dispositivo prevale sulla motivazione in caso di apparente discrepanza numerica nel calcolo della pena.

Massime di principio

  • L'identificazione del reo può fondarsi su un quadro probatorio complessivo (videosorveglianza, caratteristiche fisiche concordi, comportamento successivo) anche se vi siano elementi di riconoscimento fotografico contrastanti: occorre valutare la congruenza e la spiegazione delle divergenze.
  • Desistenza volontaria e recesso attivo sono istituti distinti: la desistenza richiede una rinuncia volontaria prima che si sia concretizzato il meccanismo causale dell'evento; se l'interruzione dell'azione dipende da cause esterne (es. impossibilità materiale), la desistenza non opera.
  • L'attenuante della lieve entità è applicabile solo per condotte di reale e affatto marginale lesività: nella valutazione contano natura del reato, mezzi, modalità, pericolo e profitto perseguito; tentativi di rapina in ambito bancario difficilmente rientrano nella lieve entità.
  • Le attenuanti generiche possono essere precluse da precedenti e recidiva specifica che denotino una propensione criminale significativa.
  • In caso di discrepanze tra calcolo della pena in motivazione e dispositivo prevale quanto indicato nel dispositivo; tuttavia l'errore deve essere effettivamente accertato e non semplicemente dedotto in termini generici.

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