Cassazione Civile, Ordinanza n. 21815/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRES per l'anno d'imposta 2008, una plusvalenza derivante da cessioni di partecipazioni societarie ritenute prive dei requisiti per il regime PEX. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento dell'atto impositivo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due censure: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, perché la CTR si sarebbe limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza esporre autonome ragioni; (2) violazione di norme tributarie e civilistiche in tema di interposizione/simulazione e onere probatorio (artt. 72, 75, 76, 77 TUIR; art. 37 d.P.R. 600/1973; artt. 1414, 2697, 2729 c.c.), sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente negato la legittimità del recupero fiscale nonostante la dedotta simulazione assoluta delle cessioni e l'inopponibilità della simulazione ai terzi, incluso il Fisco.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza regionale era solo apparente, perché priva di una reale illustrazione delle censure d'appello e delle ragioni del decisum, limitandosi a un richiamo adesivo alla sentenza di primo grado. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva valorizzato elementi come il mancato pagamento del prezzo, l'appartenenza delle società al medesimo nucleo proprietario, irregolarità contabili e retrocessioni immediate delle partecipazioni, ma senza descrivere compiutamente le singole operazioni e la loro genesi; tali elementi, peraltro, non erano di per sé univoci per dimostrare la simulazione assoluta, potendo anche essere compatibili con un mutuo dissenso non opponibile ai terzi e all'erario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la nullità della sentenza sorretta da motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente adesiva o apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come vizio dedotto per la nullità della sentenza impugnata.
artt. 72, 75, 76 e 77 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina fiscale delle plusvalenze e del regime PEX.
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in tema di imputazione dei redditi e contrasto alle interposizioni/schermature soggettive.
Richiamato per affermare l'inopponibilità ai terzi della simulazione.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della simulazione.
Richiamato a fondamento dell'uso di presunzioni per dimostrare la simulazione.
Richiamato insieme agli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 per il requisito di motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il regime della motivazione nel processo tributario.
art. 38 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
CitatO in comparazione, per il principio secondo cui la simulazione assoluta esclude la ricchezza/corrispettivo rilevante.
art. 31 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
CitatO in comparazione, a sostegno dell'irrilevanza del corrispettivo nel caso di simulazione assoluta.
Indica il rito camerale seguito in Cassazione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indica il rito camerale seguito in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla quando si limita a un'adesione meramente formale alla decisione di primo grado, senza esporre le censure dell'appellante e le ragioni del loro rigetto, poiché in tal caso la motivazione è solo apparente.
- La simulazione assoluta di un'operazione negoziale può escludere la rilevanza fiscale della ricchezza solo se è provata in modo convincente anche nei suoi profili soggettivi; non bastano elementi oggettivi isolati se non idonei a dimostrare l'accordo simulatorio.
- In materia di plusvalenze, la rilevanza fiscale si determina al momento della conclusione del contratto con effetto traslativo del consenso; vicende successive come mancato pagamento del prezzo, rateizzazione o estinzione dell'obbligazione non incidono di regola sulla tassazione della plusvalenza già realizzata.
- Elementi quali mancato pagamento del corrispettivo, irregolarità contabili o retrocessioni successive non sono, da soli, univoci per dimostrare la simulazione assoluta delle cessioni, potendo essere compatibili anche con vicende diverse, come un mutuo dissenso non opponibile ai terzi.
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