Cassazione Civile, Ordinanza n. 25781/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore venale di un'area edificabile ai fini IMU per l'anno 2014. Il Comune aveva impugnato la decisione della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento o comunque il superamento della pretesa impositiva nei limiti in cui il giudice di merito aveva ritenuto non vincolanti i valori regolamentari comunali, valorizzando una perizia di parte prodotta dalla società contribuente per dimostrare un minor valore del terreno. Con l'unico motivo di ricorso il Comune deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, degli artt. 2 e 7, ultimo comma, del d.lgs. n. 546/1992, oltre a vizio di motivazione e nullità della sentenza, sostenendo che la CTR avesse errato nel preferire la perizia di parte ai valori attribuiti con atto regolamentare comunale. La società controricorrente resisteva e chiedeva anche la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di aree edificabili, i valori fissati dal Comune con atto regolamentare non sono inderogabili, poiché resta ferma la regola del valore venale di mercato; pertanto il contribuente può provare che il valore concreto è inferiore a quello tabellare o regolamentare mediante idonea documentazione, anche una perizia di parte. Poiché la CTR si era attenuta a questo principio, la censura del Comune è stata respinta. È stata inoltre esclusa la condanna per lite temeraria richiesta dalla società, perché non risultavano provate la malafede del ricorrente né il danno da condotta temeraria. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del Comune alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, lett. b), D.lgs. n. 504/1992
Richiamato come norma sulla nozione di area edificabile ai fini dell'imposizione IMU; non esclude che il valore imponibile sia accertato in concreto secondo il valore venale di mercato.
art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura; la Corte non ne ricava un vincolo assoluto ai valori regolamentari comunali.
È la regola di riferimento: il valore delle aree edificabili è quello stabilito nel commercio, cioè il valore venale di mercato, che può discostarsi dai valori regolamentari del Comune.
art. 59, lett. g), L. n. 446/1997
Attribuisce ai Comuni la facoltà di determinare i valori delle aree edificabili, ma tale facoltà non elimina il criterio del valore di mercato.
artt. 2 e 7, ultimo comma, D.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel motivo di ricorso come norme processuali/tributarie la cui violazione sarebbe derivata dall'uso della perizia di parte; la Corte non ravvisa alcuna nullità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di legittimità per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Parametro del motivo di legittimità per vizio motivazionale; la Corte non ne ravvisa la sussistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposizione sulle aree edificabili, i valori stabiliti dal Comune con atti regolamentari o delibere non hanno natura vincolante assoluta, perché il parametro decisivo resta il valore venale in comune commercio del bene.
- Il contribuente può superare i valori comunali mediante prova contraria, anche attraverso una perizia di parte o altra documentazione idonea a dimostrare che il valore di mercato effettivo è inferiore a quello tabellare.
- L'amministrazione finanziaria può discostarsi dai valori regolamentari e accertare un valore maggiore, purché motivi l'accertamento con riferimento ai valori di mercato; specularmente, il giudice di merito può valorizzare elementi probatori contrari che dimostrino la non corrispondenza dei valori comunali alla realtà del mercato.
- La domanda di condanna per lite temeraria richiede la prova della malafede o colpa grave della parte soccombente e del danno subito dalla controparte; in mancanza di tale prova non può essere accolta.
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