Sentenza del 14/06/2016 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. RL5H00095 relativo all'anno d'imposta 1999, avente ad oggetto IVA, IRPEF e imposta sostitutiva. Ha contestato, in particolare, l'utilizzo degli studi di settore per determinare presuntivamente il reddito, sostenendo la violazione dell'art. 10, comma 4, della legge n. 146/1998, poiché nel 1999 non si trovava in una situazione di normale svolgimento dell'attività a causa di una grave infermità, di un ricovero ospedaliero e della successiva dichiarazione di invalidità civile nella misura del 67%. In subordine, ha chiesto la riduzione della materia imponibile e delle sanzioni. L'Agenzia ha difeso la legittimità dell'accertamento, fondato sullo scostamento dagli studi di settore, e ha proposto appello incidentale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale del contribuente, ritenendo provato che nel 1999 l'attività non si fosse svolta in condizioni normali. Di conseguenza, ha considerato illegittimo l'utilizzo degli studi di settore come modalità di accertamento, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 146/1998. L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato tardivo e quindi respinto. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato integralmente e l'Ufficio è stato condannato a rifondere al contribuente le spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 complessivi.
Norme richiamate
Art. 10, comma 4, legge n. 146/1998
le disposizioni del comma I del presente articolo non si applicano altresì ... ai contribuenti ... che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività
Gli studi di settore non possono essere utilizzati per l'accertamento nei confronti di contribuenti che, nel periodo d'imposta considerato, non hanno svolto l'attività in condizioni normali. Nel caso concreto, la grave infermità, il ricovero e il riconoscimento dell'invalidità hanno dimostrato tale situazione.
Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993
È stato invocato dal contribuente per contestare l'utilizzo degli studi di settore e la ricostruzione presuntiva del reddito.
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato con riferimento ai criteri di accertamento delle imposte sui redditi e alla contestata ricostruzione presuntiva del reddito.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
È stato richiamato con riferimento all'accertamento dell'IVA e alla contestazione della metodologia utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
Ha disciplinato la decisione della controversia in camera di consiglio, in assenza di richiesta di discussione pubblica.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per porre le spese di giudizio a carico dell'Ufficio soccombente.
Massime di principio
- Gli studi di settore presuppongono che l'attività economica si sia svolta in condizioni ordinarie. Se il contribuente dimostra con documentazione oggettiva gravi malattie, ricoveri, invalidità o altri eventi eccezionali incidenti concretamente sull'attività, l'accertamento basato sugli studi di settore può risultare illegittimo.
- La prova della situazione anomala deve riferirsi allo specifico periodo d'imposta e deve essere adeguatamente documentata; non è sufficiente una generica difficoltà personale o economica.
- Quando il contribuente dimostra una causa di non normale svolgimento dell'attività prevista dalla legge, l'Amministrazione non può fondare automaticamente l'accertamento sul semplice scostamento tra reddito dichiarato e risultato degli studi di settore.
- La tardività dell'appello incidentale dell'Amministrazione comporta la sua inammissibilità o il suo rigetto, impedendo all'Ufficio di ottenere la conferma o l'aggravamento della pretesa fiscale attraverso tale impugnazione.
- In presenza di una prova sufficiente dell'inapplicabilità degli studi di settore, il giudice può annullare integralmente l'avviso di accertamento, senza limitarsi a ridurre il reddito presunto.
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