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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale relativa alla cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2004, concernente l'anno d'imposta 2003 e l'IRPEF. Ha sostenuto che l'Ufficio avrebbe ricostruito erroneamente il reddito relativo al 2002, omettendo di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori effettivamente versati. L'Agenzia ha eccepito che, in caso di omessa dichiarazione, tali oneri non dichiarati non possono essere riconosciuti nell'ambito del controllo automatizzato previsto dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello, ritenendo corretta la posizione dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, in presenza di omessa dichiarazione, gli oneri deducibili non indicati non possono essere riconosciuti in sede di controllo automatizzato. Inoltre, la contribuente non ha fornito in giudizio la prova dei contributi sostenuti, limitandosi ad affermarne l'esistenza. È stata quindi confermata la sentenza di primo grado, che aveva ridotto il debito d'imposta a 2.959,00 euro, oltre accessori, e riconosciuto la sanzione di 258,00 euro per omessa presentazione della dichiarazione. La contribuente è stata condannata anche al pagamento di 300,00 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Secondo la sentenza, nell'ambito di tale controllo non possono essere riconosciuti oneri deducibili che il contribuente non abbia dichiarato, soprattutto in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale disposizione relativa ai controlli automatizzati in materia tributaria; la decisione lo considera insieme all'art. 36-bis come base del procedimento di liquidazione automatizzata.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Prevede la condanna alle spese della parte soccombente nel processo tributario. La contribuente, risultata soccombente, è stata condannata a rifondere all'Ufficio 300,00 euro di spese.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla liquidazione o al controllo automatizzato senza riconoscere automaticamente oneri deducibili non indicati dal contribuente.
  • Chi invoca deduzioni, detrazioni o oneri sostenuti deve dimostrarne sia l'effettivo pagamento sia la riferibilità fiscale; la mera allegazione non è sufficiente in giudizio.
  • Le agevolazioni e gli oneri deducibili non documentati possono essere esclusi anche durante il contenzioso tributario, se il contribuente non produce prove idonee.
  • La soccombenza nel processo tributario può comportare, oltre alla conferma dell'imposta e delle sanzioni, anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

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