Sentenza del 14/06/2016 n. 314 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRPEF - Cessione di fabbricato - Intenzione del cessionario di edificare nuovo fabbricato - Nozione di terreno edificabile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che l'intenzione del cessionario di demolire il fabbricato esistente e costruire un nuovo immobile non modifica la natura del bene ceduto. Il fabbricato non rientra quindi nella nozione di terreno edificabile e il relativo reddito non deve essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 67 del TUIR per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di una cessione immobiliare ai fini IRPEF. In particolare, occorre stabilire se la vendita di un fabbricato, destinato dall'acquirente alla demolizione e alla successiva edificazione di un nuovo immobile, possa essere considerata una cessione di terreno edificabile. La sentenza esclude tale qualificazione, poiché l'oggetto effettivo della compravendita è un fabbricato esistente e non un terreno edificabile.
Norme richiamate
Art. 67 del TUIR
redditi diversi derivanti, tra l'altro, dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
La norma non si applica alla cessione di un fabbricato già esistente, anche se l'acquirente intende demolirlo e sostituirlo con una nuova costruzione. La qualificazione fiscale dipende dalla natura del bene ceduto al momento della vendita, non dalle intenzioni future del cessionario.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la natura del bene deve essere valutata al momento della cessione e sulla base dell'oggetto effettivo del contratto.
- La successiva demolizione di un fabbricato e la costruzione di un nuovo immobile da parte dell'acquirente non trasformano automaticamente la vendita del fabbricato in una cessione di terreno edificabile.
- L'intenzione del cessionario, da sola, non è sufficiente per applicare il regime fiscale previsto per le plusvalenze relative ai terreni edificabili.
- Per applicare l'art. 67 del TUIR occorre verificare che oggetto della vendita sia effettivamente un terreno edificabile, secondo la sua qualificazione urbanistica e giuridica al momento della cessione.
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