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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. RL5H00095 relativo all'anno d'imposta 1999, riguardante IVA, IRPEF e imposta sostitutiva. Ha contestato, in particolare, l'utilizzo degli studi di settore per determinare presuntivamente il reddito, deducendo la violazione dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e, soprattutto, dell'art. 10, comma 4, della legge n. 146/1998. Il contribuente sosteneva di non aver svolto l'attività in condizioni normali nel 1999, poiché era affetto da una grave infermità, era stato ricoverato dal 28 maggio 1999 e aveva successivamente ottenuto il riconoscimento di un'invalidità del 67%. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece la legittimità dell'accertamento basato sullo scostamento dagli studi di settore e richiamava anche il mancato adempimento all'invito al contraddittorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale del contribuente, ritenendo provato che nel 1999 l'attività non si fosse svolta in condizioni normali. Di conseguenza, l'utilizzo degli studi di settore era precluso dall'art. 10, comma 4, della legge n. 146/1998 e l'avviso di accertamento è stato annullato integralmente. L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto perché tardivo. L'Ufficio è stato inoltre condannato a rifondere al contribuente le spese di giudizio, liquidate in 500 euro complessivi.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 4, legge n. 146/1998

    le disposizioni del comma I del presente articolo non si applicano altresì ... ai contribuenti ... che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività

    La norma esclude l'utilizzo degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che, nell'anno accertato, non abbiano svolto l'attività in condizioni normali. La grave infermità, il ricovero ospedaliero e il riconoscimento dell'invalidità sono stati ritenuti elementi sufficienti a dimostrare tale situazione.

  • Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993

    Richiamato dal contribuente per contestare l'accertamento fondato su presunzioni e sugli studi di settore; la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla non normale svolgimento dell'attività.

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione ai poteri di accertamento delle imposte sui redditi; la censura è rimasta assorbita poiché l'accertamento è stato annullato per l'inapplicabilità degli studi di settore.

  • Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato con riferimento all'accertamento IVA; anche tale profilo è risultato assorbito dall'illegittimità del metodo presuntivo utilizzato dall'Ufficio.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata applicata per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente, ossia l'Ufficio.

  • Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992

    Ha consentito la decisione della controversia in camera di consiglio, non essendo stata richiesta la pubblica discussione.

Massime di principio

  • Gli studi di settore presuppongono che l'attività economica si sia svolta in condizioni ordinarie; quando il contribuente dimostra una situazione eccezionale e documentata, come una grave malattia, un ricovero o una significativa invalidità, l'accertamento fondato esclusivamente su tali strumenti può risultare illegittimo.
  • La situazione di non normale svolgimento dell'attività deve essere riferita allo specifico periodo d'imposta accertato e deve essere supportata da documentazione oggettiva, quale certificazione sanitaria, ricoveri, riconoscimenti di invalidità o altri elementi verificabili.
  • Lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore non è necessariamente sufficiente, da solo, a giustificare l'accertamento quando ricorrono circostanze concrete incompatibili con il normale esercizio dell'attività.
  • Le eccezioni procedurali, compresa la tardività dell'appello incidentale dell'Amministrazione, possono impedire l'esame nel merito delle pretese formulate tardivamente.
  • La decisione riguarda il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso concreto e non implica che ogni condizione di salute o difficoltà personale escluda automaticamente gli studi di settore: occorre provare l'effettiva incidenza della circostanza sul normale svolgimento dell'attività.

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